LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/07/2014
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 37
 (Disposizioni riguardanti contributi ex Gescal)
1. All' articolo 4 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 16 le parole << , mediante aperture di credito a favore della Cassa in qualità di funzionario delegato, con vincolo di commutazione in entrata del relativo pagamento >> sono soppresse;

b)
dopo il comma 16 è inserito il seguente:
<<16 bis ante. L'erogazione ai beneficiari dei fondi di cui al comma 16 è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, che ne dà evidenza contabile con un mandato di pagamento con vincolo di commutazione in quietanza di entrata.>>.

c)
il comma 16 bis è sostituito dal seguente:
<<16 bis. In alternativa a quanto previsto al comma 16 bis ante, nei casi di urgenza, l'erogazione può essere effettuata direttamente dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia nei limiti di disponibilità del fondo di dotazione conferito alla Regione in forza della predetta convenzione.>>.

2. Al comma 18 dell'articolo 4 della legge regionale 23/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << sui rendiconti della Cassa in relazione alle aperture di credito disposte, nonché gli >> sono soppresse;

b)
prima delle parole << adempimenti connessi >> è inserita la seguente: << sugli >>;

c)
dopo le parole << all'attuazione dei commi 16 >> sono inserite le seguenti: << , 16 bis ante >>;

d)
le parole << Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici-Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia >>.

3.
Per le finalità previste dall'articolo 4, commi 16, 16 bis ante, 16 bis e 18, della legge regionale 23/2001 come modificati dai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 18.759.329,23 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3223 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione " Fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ".

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come di seguito indicato:
a) per 8.611.146,14 euro mediante storno dall'unità di bilancio 8.4.2.1144 e dal capitolo 3377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell' articolo 31, comma 7, della legge regionale 21/2007 , con deliberazione della Giunta regionale n. 249/2014;
b) per 10.148.183,09 euro con le entrate di pari importo previste per l'anno 2014 assegnate dallo Stato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), iscritte sull'unità di bilancio 4.2.34 e sul capitolo 3223 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Assegnazione di risorse del Fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ".
5. in relazione alle iscrizioni previste al comma 3 e al comma 4, lettera b), gli stanziamenti previsti sull'unità di bilancio 4.2.34 e sul capitolo 115 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e sull'unità di bilancio 8.4.2.1144 e sul capitolo 3379 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono ridotti di 9.996.500 euro per l'anno 2014.
6. In sede di attuazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), l'Amministrazione regionale è autorizzata a considerare le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 16 bis, come sostituito dal comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2001 quali fonti di copertura delle ultime opere autorizzate a valere sulla disponibilità del fondo unico regionale di cui all'Accordo di programma del 19 aprile 2001.
7. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia adotta i provvedimenti contabili conseguenti alle modifiche normative di cui al presente articolo con riferimento ai provvedimenti di concessione già assunti.