LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/07/2014
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 35
 (Disposizioni riguardanti immobili di edilizia convenzionata gravati da ipoteche a favore di terzi)
1. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di anticipazioni concesse a imprese per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ai sensi dell'allora vigente articolo 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), alle seguenti condizioni:
a) che le anticipazioni siano già state frazionate in capo agli acquirenti degli alloggi;
b) che sia stato dichiarato il fallimento dell'impresa beneficiaria dell'anticipazione originaria;
c) che gli alloggi siano oggetto di pignoramenti immobiliari promossi da terzi per il recupero di crediti nei confronti dell'impresa fallita, garantiti da ipoteche iscritte sugli immobili stessi.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti obbligati alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma 1, presentano alla struttura regionale competente in materia di edilizia la documentazione attestante il rispetto delle condizioni per la rinuncia ai diritti di credito.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei casi di intervenuta revoca delle anticipazioni.