LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/07/2014
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 20
  (Abrogazione dell'articolo 25 e modifiche agli articoli 50, 56 e 57 della legge regionale 14/2002 . Modifica all' articolo 6 della legge regionale 2/2006 )
1.
L' articolo 25 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è abrogato.

2. All' articolo 50 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << struttura regionale individuata dalla Giunta regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università >>;

b)
al comma 2 le parole << struttura regionale di cui al comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università >>;

c)
al comma 3 dopo le parole << direttore >> sono inserite le seguenti: << centrale o >>.

3.
Il comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.>>.

4.
Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente: << Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo). In deroga all'articolo 5, comma 1, lettere h) e i), del medesimo decreto del Presidente della Regione, gli oneri e i contributi previdenziali dovuti per legge e l'IVA relativi alle prestazioni professionali di cui al presente comma sono interamente ammissibili a finanziamento, purché riportati nel quadro economico dell'opera, anche nel caso in cui, per effetto di essi, si superi complessivamente l'importo derivante dall'applicazione delle aliquote percentuali massime dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni. >>.

5.
Il comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<4. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente ovvero in un provvedimento della stazione appaltante in caso di lavori in economia.>>.

6.
Dopo il comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:
<<4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.>>.

7.
Al punto 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002 le parole << un importo non inferiore >> sono sostituite dalle seguenti: << importi non inferiori >>.

8.
Al comma 64 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dopo le parole << stazioni appaltanti >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché al versamento delle quote associative o di eventuali contributi straordinari all'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e compatibilità ambientale - Associazione federale delle Regioni e delle Province autonome (ITACA) >>.