LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/07/2014
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 13
1.
Al comma 16 dell'articolo 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), dopo le parole: << sono inviati all'Amministrazione regionale. >> sono inserite le seguenti: << Entro i successivi sessanta giorni >>.

2.
Al comma 18 dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 dopo le parole: << sentita la struttura regionale competente, >> sono inserite le seguenti: << che si esprime >> e dopo le parole << deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, >> sono inserite le seguenti: << entro i successivi trenta giorni >>.