LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/07/2014
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dei principi generali e in ossequio al sistema semplificativo introdotto dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 , introduce con la presente legge le misure di semplificazione necessarie a conformare l'ordinamento regionale ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione , nonché gli ulteriori livelli di tutela per i cittadini e le imprese, diretti a integrare le norme di settore al fine di rendere efficaci le misure di semplificazione procedurale, anche in termini di celerità e speditezza del procedimento amministrativo.
2. La presente legge disciplina, altresì, in considerazione della grave situazione di crisi congiunturale e nell'osservanza dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e crescita, le misure contributive conferite agli enti e alle autonomie locali per la realizzazione o ultimazione di opere pubbliche.