LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/07/2014
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
210.04 - Zootecnia
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
450.02 - Pesca - Acquacoltura
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
210.02 - Foreste

CAPO II
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2007, N. 9 (NORME IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI)
Art. 86
1. All' articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 2 la parola << mantenere, >> è soppressa;

b)
alla lettera d) del comma 2 le parole << gestione forestale, >> sono sostituite dalle seguenti: << gestione forestale sostenibile >>;

c)
i commi 3 e 3 bis sono abrogati.

Art. 87
1. All' articolo 4 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << , dalle Province, dalle Comunità montane >> sono soppresse;

b)
al comma 4 le parole << in materia di erogazione di contributi di cui agli articoli 11, 12, 20, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 63, 84 e 86, >> sono soppresse;

c)
il comma 6 è abrogato.

Art. 88
1. All' articolo 5 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è abrogato;

b)
al comma 3 dopo le parole << obiettivi della >> sono inserite le seguenti: << gestione forestale sostenibile improntata ai principi della >>;

c)
al comma 5 le parole << piani di assestamento >> sono sostituite dalle seguenti: << piani di gestione forestale >>.

Art. 89
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<<d) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;>>;

b)
alla lettera e) le parole << , limitatamente alle aree limitrofe a quelle edificate, l'originaria coltura agro-pastorale >> sono sostituite dalle seguenti: << la destinazione a zona E3, E4, E5 ed E6 e siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli >>;

c)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<<f) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di venti anni;>>;

d)
alla lettera h) le parole << e i frutteti; >> sono sostituite dalle seguenti: << , i frutteti e le tartufaie identificabili come coltivate; >>;

e)
dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
<<i bis) i terrazzamenti artificiali coinvolti da processi di imboschimento, delimitati dallo strumento urbanistico comunale come zone E3, E4, E5 e E6 nel solo caso in cui siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli.>>.

Art. 90
1.
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9/2007 è sostituita dalla seguente:
<<f) <<SF>>: la scheda forestale;>>.

Art. 91
1. All' articolo 9 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << ai principi della >> sono inserite le seguenti: << gestione forestale sostenibile improntata ai principi della >>;

b)
al comma 3 le parole << e i PFI >> sono soppresse.

Art. 92
1. All' articolo 11 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << o il PFI redatti da dottori agronomi e dottori forestali >> sono soppresse;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Il PGF è obbligatorio per superfici forestali a prevalente finalità produttiva superiori a 200 ettari; per superfici inferiori a 200 ettari la pianificazione è facoltativa, ha la forma semplificata della SF ed è effettuata secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.>>;

c)
i commi 5 bis e 6 sono abrogati;

d)
al comma 7 le parole << e i PFI, >> sono soppresse;

e)
i commi 8 e 9 sono abrogati;

f)
al comma 10 le parole << e dei PFI approvati >> sono sostituite dalle seguenti: << e delle SF approvati >>.

Art. 93
1. All' articolo 12 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << ai principi della >> sono inserite le seguenti: << gestione forestale sostenibile improntata ai principi della >>;

b)
il comma 6 è abrogato.

Art. 94
1. All' articolo 15 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << , a prescindere dalle modalità di conduzione delle stesse e non sono soggette all'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) >> sono soppresse;

b)
al comma 3 le parole << e quelli che determinano l'alterazione dell'assetto idrogeologico. >> sono sostituite dalle seguenti: << , quelli che determinano l'alterazione dell'assetto idrogeologico, le pratiche ordinarie di gestione forestale e, anche ai fini della erogazione di eventuali incentivi, le buone pratiche finalizzate a raggiungere un miglior livello qualitativo della gestione. >>;

c)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Nel regolamento forestale sono definiti altresì, in conformità ai principi e alle finalità di cui agli articoli 1 e 13, i casi in cui, per motivazioni di ordine biologico e stazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre che la perpetuazione del bosco avvenga anche mediante rinnovazione artificiale posticipata e i termini entro i quali il proprietario del bosco deve provvedervi.>>.

Art. 95
1. All' articolo 16 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole << e dai PFI >> sono soppresse;

b)
il comma 3 ter è abrogato.

Art. 97
1. All' articolo 18 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << salvaguardia e sulla gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura naturalistica >> sono sostituite dalle seguenti: << gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Tra le buone pratiche di cui all'articolo 15, ai fini di una gestione forestale sostenibile, rispettosa del principio di mantenere elevata la biodiversità e attenta alla conservazione degli habitat, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dal legname in decomposizione, nelle utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco alcuni alberi da destinare a invecchiamento a tempo indefinito o morti, quelli con cavità e individui di specie sporadiche secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.>>.

Art. 99
1. All' articolo 21 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<c) affidamento della realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, a imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 ovvero a società alle quali aderiscono gli enti pubblici proprietari e che forniscono servizi in ambito forestale.>>;

b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. I soggetti di cui al comma 3, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, possono altresì ottenere in gestione, anche nelle forme della concessione pluriennale, aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico e di difesa del territorio.>>;

c)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Per l'affidamento diretto dei lavori, opere e servizi di cui al comma 3, lettera c), trova, altresì, applicazione l' articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).>>.

Art. 101
1. All' articolo 23 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica, dopo la parola << forestali >> sono aggiunte le seguenti: << di proprietà pubblica >>;

b)
al comma 1 le parole << dottori agronomi e dottori forestali, liberi professionisti ovvero dipendenti dall'ente o in servizio presso altri enti pubblici, secondo le norme vigenti in materia di cooperazione tra enti pubblici >> sono sostituite dalle seguenti: << figure professionali abilitate secondo gli specifici ordinamenti, dipendenti dell'ente, ovvero in servizio presso altri enti pubblici, secondo le norme vigenti in materia di collaborazione tra enti pubblici, oppure liberi professionisti >>.

Art. 102
1. All' articolo 24 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << o ai PFI >> sono sostituite dalle seguenti: << o alle SF >>;

b)
al comma 2 le parole << la propria assistenza tecnica qualora questa non si configuri come attività professionale ai sensi della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale) e successive modifiche, >> sono sostituite dalle seguenti: << indicazioni di carattere tecnico qualora queste non si configurino come attività professionale, >>.

Art. 103
2. L' articolo 24 bis della legge regionale 9/2007 continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai procedimenti relativi alle domande presentate entro il 30 settembre 2014.
Art. 104
1. All' articolo 28 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << o le Comunità montane >> sono soppresse;

b)
al comma 5 le parole << Le Comunità montane e le Province >> sono sostituite dalle seguenti: << I Comuni, anche attraverso forme aggregative, >>.

Art. 105
1.
Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 9/2007 le parole << I popolamenti e le piante selezionate sono iscritti nel registro dei boschi e delle piante da seme. >> sono sostituite dalle seguenti: << I popolamenti vegetali e le singole piante sono iscritti a cura della Direzione centrale nel registro regionale dei materiali di base di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione). >>.

Art. 106
1.
Il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:
<<4. Le attività di cui ai commi 1 e 3 possono essere eseguite dalla Direzione centrale in economia nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo.>>.

Art. 107
1. All' articolo 32 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell'articolo 31 può essere ceduto a titolo oneroso, a fronte di un versamento minimo di 50 euro, IVA esclusa, a privati, vivaisti compresi, sulla base di un prezziario e di criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale.>>;

b)
al comma 2 le parole << nonché qualora l'importo dovuto sia inferiore a 50 euro l'anno. >> sono sostituite dalle seguenti: << riconosciute attraverso propri provvedimenti dagli organi competenti. >>.

Art. 108
1. All' articolo 33 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << , nonché per la cessione del materiale vivaistico >> sono soppresse;

b)
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. La raccolta di materiale forestale di moltiplicazione è effettuata solamente da ditte registrate quali fornitori ai sensi dell' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 386/2003 ed è consentita solamente nei popolamenti vegetali e dalle singole piante di cui all'articolo 30, comma 2.>>.

Art. 109
1. All' articolo 35 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La viabilità forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti con il regolamento forestale, è classificata in:
a) viabilità forestale principale caratterizzata da parametri costruttivi e di sviluppo planimetrico tali da assumere rilevanza strategica ai fini della gestione dei comprensori forestali interessati;
b) viabilità forestale secondaria, caratterizzata da parametri costruttivi e di sviluppo planimetrico tali svolgere un servizio mirato alla gestione delle singole particelle forestali;
c) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri comunque preclusi al transito motorizzato o vie.>>;

b)
il comma 3 è abrogato.>>.

Art. 110
1.
I commi 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater dell' articolo 37 della legge regionale 9/2007 sono abrogati.

Art. 112

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 3, comma 40, lettera b), L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 39, L.R. 9/2007.
Art. 114
1. All' articolo 41 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << ; a tal fine le Comunità montane e le Province erogano contributi a enti e aziende singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati, con priorità alle aziende in possesso di certificazione forestale e a quelle associate >> sono soppresse;

b)
al comma 3 le parole << redatto da dottori agronomi e dottori forestali >> sono soppresse;

c)
il comma 5 è abrogato.

Art. 115
  (Inserimento degli articoli 41 bis e 41 ter nella legge regionale 9/2007 )
1.
Dopo l' articolo 41 della legge regionale 9/2007 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 41 bis
 (Reti d'impresa della filiera foresta-legno-energia)
1. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 4 aprile 2013 n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), promuove e sostiene, riconoscendo criteri di premialità ai fini della concessione degli incentivi previsti dalla presente legge, le diverse forme di aggregazione di imprese come individuate dalla normativa vigente fra cui, in particolare, le reti di impresa di cui all' articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 .
Art. 41 ter
 (Incentivi a sostegno della funzione produttiva dei boschi)
1. Ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2, è riconosciuto un premio annuale in base allo stanziamento di bilancio. Con regolamento regionale, sulla base delle utilizzazioni boschive effettuate nell'anno precedente rispetto alle previsioni pianificate e dell'assoggettamento alla certificazione della gestione forestale sostenibile, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi, ivi compreso l'importo minimo al di sotto del quale il premio non è concedibile, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Allo scopo di consolidare e diffondere la pianificazione di proprietà forestali di cui all'articolo 11, la Regione eroga contributi ai proprietari di boschi pubblici e privati per la redazione e revisione dei PGF e delle SF.
3. Al fine di favorire la costituzione di consorzi tra proprietari privati, la Regione può finanziare il PGF per superfici, a prevalente finalità produttiva, superiori a 200 ettari anche non accorpati.
4. Allo scopo di promuovere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:
a) conversione di cedui ad alto fusto;
b) sfolli, diradamenti, cure colturali, recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive, interventi di difesa fitosanitaria, prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi a seguito di incendi, dissesti idrogeologici e altre calamità;
c) utilizzazioni boschive su superfici forestali con condizioni stazionali che aggravano i costi delle attività di gestione forestale;
d) manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché realizzazione della viabilità forestale di cui all'articolo 35;
e) realizzazione di percorsi pedonali o con veicoli senza motore, anche interni al bosco, da utilizzare per finalità turistiche, ricreative o sportive;
f) miglioramenti ambientali dei boschi, destinati prioritariamente alle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (Concernente la conservazione degli uccelli selvatici), o all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);
g) rimboschimenti e imboschimenti realizzati nelle aree di pianura sulla base di un progetto che preveda un piano di coltura e conservazione per la loro gestione.
5. I beneficiari dei contributi di cui al comma 4 sono:
a) i proprietari forestali privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, di boschi situati nel territorio regionale gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 per gli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e) e f);
b) i proprietari di terreni privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, per gli interventi di cui al comma 4, lettera g);
c) soggetti cui è affidata la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname su proprietà pubbliche ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera c), limitatamente agli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), e) e f);
d) soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, che hanno in gestione aree silvo-pastorali con le modalità di cui all'articolo 21, comma 3 bis.
6. Ai fini di cui all'articolo 34 e per rilanciare il mercato del legno, la Regione eroga contributi per le seguenti finalità:
a) gestione della borsa del legno regionale finalizzata all'intermediazione commerciale del legname tondo, al coordinamento e alla divulgazione dei flussi informativi relativi alla domanda e offerta di legname e dei relativi prodotti trasformati;
b) promozione del legname regionale e dei relativi prodotti trasformati anche attraverso la valorizzazione dei marchi di provenienza e di qualità di cui all'articolo 19;
c) gestione dei sistemi di certificazione forestale e delle relative catene di custodia per i prodotti forestali;
d) vendita del legname all'imposto in allestimento tondo.
7. I beneficiari dei contributi di cui al comma 6 sono:
a) società o associazioni che forniscono servizi nel settore della gestione forestale o della certificazione per gli interventi di cui al comma 6, lettere a), b) e c);
b) i proprietari forestali privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, di boschi situati nel territorio regionale gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 per gli interventi di cui al comma 6, lettera d);
c) soggetti cui è affidata la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname su proprietà pubbliche ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera c), limitatamente agli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), e) e f);
d) soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, che hanno in gestione aree silvo-pastorali con le modalità di cui all'articolo 21, comma 3 bis.
8. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.
9. Ai fini di cui all'articolo 38 comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese di prima trasformazione del legno iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con priorità per quelle che aderiscono a reti di impresa di cui all'articolo 41 bis.
10. Ai fini di cui all'articolo 39, comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese di utilizzazione boschiva, imprese di prima trasformazione del legno, aziende agricole, consorzi forestali e proprietari forestali.
11. Per imprese di prima trasformazione del legno di cui ai commi 9 e 10 devono intendersi quelle che trasformano il legname tondo in prodotti segati con possibili successive lavorazioni.
12. Ai fini di cui all'articolo 41, comma 2, la Regione eroga contributi a enti e aziende singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati per la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno.
13. Ai fini di favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, la Regione eroga incentivi con il Fondo di cui all' articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).
14. Con appositi regolamenti sono definiti le modalità, i criteri e le priorità per l'assegnazione degli incentivi di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.>>.

Art. 116
 (Norma transitoria in materia di procedimenti contributivi)
1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.
Art. 117
1.
Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 9/2007 dopo le parole << opere paravalanghe >> sono inserite le seguenti: << e paramassi >>.

Art. 118

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 114, L. R. 27/2014
Art. 120
1. All' articolo 67 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << (Riserve forestali) >>;

b)
al comma 1 dopo le parole << e naturalistico, >> sono inserite le seguenti: << denominate riserve forestali, >>.

Art. 121
1. All' articolo 73 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera d) del comma 3 è abrogata;

b)
al comma 4 le parole << La Regione e le Comunità montane, d'intesa con i Comuni, adottano >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione, sentiti i Comuni, le Comunità montane e le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, adotta >>.

Art. 122
1.
Al comma 1 dell'articolo 78 ter della legge regionale 9/2007 le parole << degli Ispettorati ripartimentali foreste >> sono sostituite dalle seguenti: << della Direzione centrale >>.

Art. 123
1.
Al comma 2 dell'articolo 84 della legge regionale 9/2007 le parole << le Comunità montane e le Province erogano >> sono sostituite dalle seguenti: << la Regione concede >>.

Art. 124
1. All' articolo 87 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Limitatamente al periodo invernale, il personale operaio può essere utilizzato per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta:
a) su beni che siano di proprietà pubblica o di fondazioni con finalità pubbliche, che siano stati dichiarati di rilevante interesse storico e che contestualmente rilevino dal punto di vista naturalistico;
b) per interventi di manutenzione delle opere e delle sezioni di deflusso su corsi d'acqua del demanio idrico regionale anche all'esterno di aree montane.
1 ter. Per l'esecuzione degli interventi di cui all' articolo 4 della legge regionale 42/1996 e per i lavori di manutenzione e recupero della rete Natura 2000, la Direzione centrale può autorizzare, limitatamente ai terreni di proprietà regionale o attribuiti alla gestione dell'Amministrazione regionale, l'utilizzo del personale operaio.
1 quater. Nell'ottica di una riorganizzazione dell'attività vivaistica, forestale e agricola svolta dall'Amministrazione regionale il personale operaio può essere utilizzato anche per le attività di competenza dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il personale di cui ai commi 1 ter e 1 quater è assegnato alle dipendenze operative dei direttori dei servizi interessati.>>.

Art. 125
1. All' articolo 92 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole << da 20 euro a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali >> sono sostituite dalle seguenti: << da 25 euro a 250 euro >>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate, nelle prescrizioni emanate e nel PRFA approvato ai sensi della presente legge e del regolamento forestale è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro.>>;

c)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, è fatto obbligo di richiedere alla Direzione centrale l'autorizzazione in sanatoria; in assenza della richiesta di autorizzazione entro novanta giorni dall'accertamento della violazione o in caso di diniego dell'autorizzazione medesima è fatto obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese del trasgressore.>>.

Art. 126
1.
Al comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 9/2007 le parole << , previo parere della Commissione consiliare competente, >> sono soppresse.

Art. 129
1. All' articolo 105 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << 40, commi 1 e 2 >> sono sostituite dalle seguenti: << 41 ter, comma 6 >>;

b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 105, c. 2, L.R. 9/2007.
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 105, c. 4, L.R. 9/2007.
3Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 105, commi 6 bis e 6 ter, L.R. 9/2007.
4Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 105, commi 6 bis e 6 ter, L.R. 9/2007.
Art. 130
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 41 ter, comma 1, della legge regionale 9/2007 , come inserito dall'articolo 115, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.5030 e al capitolo 2799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
2. Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 9/2007 , come inseriti dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 6.000 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.1.5030 con riferimento al capitolo 503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 41 ter, comma 4, della legge regionale 9/2007 , come inserito dall'articolo 115, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.2.5031 e al capitolo 2611 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 41 ter, comma 6, della legge regionale 9/2007 , come inserito dall'articolo 115, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.1044 e al capitolo 504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
5.
Per le finalità previste dall' articolo 41 ter, comma 8, della legge regionale 9/2007 , come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 30.160 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5030 con riferimento al capitolo 6365 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione << Contributi alle imprese forestali per meccanizzazione >>.

6.
Per le finalità previste dall' articolo 41 ter, comma 9, della legge regionale 9/2007 , come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 30.400 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5030 con riferimento al capitolo 6367 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione << Contributi alle imprese di prima trasformazione del legno per ammodernamento dotazioni >>.

7.
Per le finalità previste dall' articolo 41 ter, comma 10, della legge regionale 9/2007 , come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 63.000 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 3.4.2.1068 con riferimento al capitolo 6368 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione << Contributi per impianti energetici a biomasse legnose >>.

8.
Per le finalità previste dall' articolo 41 ter, comma 12, della legge regionale 9/2007 , come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 16.000 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5030 con riferimento al capitolo 6370 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione << Contributi per impianti di arboricoltura da legno >>.

9.
Per le finalità previste dall' articolo 84, comma 2, della legge regionale 9/2007 , come modificato dall'articolo 123, è autorizzata la spesa di 10.103,61 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5031 con riferimento al capitolo 6372 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione << Contributi per interventi di promozione turistica da realizzare in aree boscate >>.

10. All'onere di complessivi 155.663,61 euro per l'anno 2014, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9 si fa fronte mediante storno di 9.000 euro dall'unità di bilancio 2.5.1.2017 con riferimento al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e di 146.663,61 euro dall'unità di bilancio 2.1.1.1044 con riferimento al capitolo 504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.>>.