LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/07/2014
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
210.04 - Zootecnia
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
450.02 - Pesca - Acquacoltura
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
210.02 - Foreste

Art. 80
1. All' articolo 02 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine della lettera d) del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: << non riservati allo Stato >>;

b)
dopo la lettera e) del comma 2 è inserita la seguente:
<<e bis) l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività di pesca del novellame destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti nel rispetto dei criteri e limiti individuati dalla disciplina comunitaria, statale e regionale. L'attività, qualora esercitata nella laguna di Marano-Grado, è consentita dall'1 aprile al 31 maggio di ogni anno per un periodo massimo di trenta giorni e i quantitativi annuali sono commisurati alla disponibilità del novellame e al fabbisogno degli allevamenti e delle valli da pesca regionali;>>.