LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/07/2014
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
210.04 - Zootecnia
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
450.02 - Pesca - Acquacoltura
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
210.02 - Foreste

Art. 53
1. All' articolo 21 della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 1 la parola << contabili >> è sostituita dalla seguente: << legali >>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il Collegio dei revisori legali è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e dura in carica cinque anni. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dell'Associazione. L'incarico può essere conferito nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 17, comma 1 bis. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica.>>;

c)
al comma 7 le parole << sugli atti dell'Associazione >> sono soppresse.