LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1

Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/03/2014
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.03 - Medicina preventiva

Art. 9
 (Sanzioni amministrative)
1. L'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 6, commi 1, 9 e 19, è soggetta all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 5.000 e 15.000 euro.
2. L'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 6, commi 18 e 20, e la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 2 bis, e di cui all'articolo 6, commi 6, 7 e 8, sono soggette all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 1.000 e 5.000 euro.
2 bis. Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e 2, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 6, comma 17, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2 ter. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, ai sensi dell' articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, è disposta la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico, commerciale o circolo privato da dieci a sessanta giorni.
3. I Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e ne incamerano i relativi proventi, destinandoli al finanziamento delle attività di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 6, comma 21.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 19, lettera e), L. R. 33/2015
2Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 19, lettera f), L. R. 33/2015
3Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 26/2017
4Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 26/2017
5Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 2, L. R. 26/2017
6Parole sostituite al comma 2 bis da art. 5, comma 3, L. R. 26/2017
7Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 26/2017
8Comma 3 sostituito da art. 5, comma 5, L. R. 26/2017