LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1

Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/03/2014
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.03 - Medicina preventiva

Art. 8 ter
 (Incentivi per la riconversione delle sale ospitanti apparecchi per il gioco lecito)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla copertura delle spese di riconversione delle sale ospitanti gli apparecchi per il gioco lecito, in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco lecito.
2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo per l'acquisto di arredi e attrezzature finalizzati alla pratica di discipline sportive associate riconosciute dal CONI o per lavori di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione locali, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto dal soggetto richiedente il contributo.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile, fino a un massimo di 5.000 euro. Dalla spesa ammissibile rimane in ogni caso esclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 26/2017