LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1

Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/03/2014
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.03 - Medicina preventiva

Art. 5
 (Competenze della Regione)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione svolge le seguenti funzioni:
a) garantisce l'attività di progettazione territoriale sociosanitaria per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, agendo in collaborazione con le Aziende sanitarie, i Comuni e le altre componenti sociali attraverso lo strumento dei Piani di zona (PDZ) e dei Piani attuativi locali (PAL) e intervenendo in particolare nel contesto del piano di azione regionale per le dipendenze;
b) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, mediante il Tavolo tecnico di cui all'articolo 8;
c) collabora con gli Osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela delle persone più esposte;
d) collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze dell'Ordine nel contrasto al gioco illegale.
d bis) collabora con le associazioni di categoria degli esercenti, le Camere di commercio, gli enti e le associazioni del terzo settore, al fine di predisporre e promuovere un codice etico di autoregolamentazione per responsabilizzare gli esercenti alla sorveglianza delle condizioni di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità e per la prevenzione della malavita organizzata.
2. La Regione, per il tramite delle Aziende sanitarie, promuove interventi di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, attraverso iniziative, anche transfrontaliere, rivolte in particolare a:
a) concorrere alla rimozione delle cause sociali e culturali che possono favorire le forme di dipendenza da gioco, sensibilizzando ed educando ad azioni positive rivolte a una cultura del gioco inteso come forma di gratuità e divertimento positivo, orientato alla condivisione di relazioni, anche tra diverse generazioni;
b) promuovere luoghi di socializzazione per contrastare la solitudine in particolare delle persone anziane e dei giovani;
c) informare sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco;
d) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli esercenti e degli operatori dei servizi pubblici e della Polizia locale, nonché degli operatori delle Forze dell'Ordine, d'intesa con le autorità statali competenti;
e) promuovere la formazione del personale sociale e sociosanitario impegnato nei problemi legati al GAP in età adulta e in età evolutiva;
f) facilitare l'accesso delle persone affette da dipendenza da gioco a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati, anche attraverso l'istituzione di uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto e per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi competenti;
g) promuovere forme di collaborazione con il privato sociale senza scopo di lucro e con le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire e ridurre l'incidenza del GAP e dei comportamenti a rischio a esso correlati.
g bis) rendere disponibili ai gestori delle sale da gioco, delle sale scommesse e delle altre attività nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito o viene effettuata attività di raccolta di scommesse ai sensi dell' articolo 88 del regio decreto 773/1931 , indicazioni di buone pratiche sul gioco d'azzardo che diano informazioni sulle probabilità reali di vincita e un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza.
2 bis. Il materiale predisposto ai sensi del comma 2, lettera g bis), è esposto in luogo ben visibile e fruibile al pubblico.
3. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 2, la Regione promuove l'istituzione di un marchio regionale da rilasciare, per il tramite dei Comuni, agli esercizi pubblici, commerciali, ai circoli privati e ad altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di non installare o disinstallano volontariamente tutti gli apparecchi per il gioco lecito.
3 bis. La Regione incentiva la realizzazione di progetti nelle scuole di secondo grado volti alla creazione del marchio di cui al comma 3, nell'ottica della promozione del benessere sociale e del coinvolgimento della cittadinanza. Tali progetti possono essere finanziati attraverso il Piano operativo gioco d'azzardo patologico e l'Amministrazione regionale, con l'adozione degli atti di programmazione annuale del Servizio sanitario regionale, vi destina l'importo massimo straordinario di 5.000 euro.
4.  
( ABROGATO )
(8)
5.  
( ABROGATO )
(9)
6. Ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.
6 bis. La legge di stabilità regionale può determinare a favore dei Comuni che applicano il disposto di cui dell'articolo 6, comma 12, e in relazione ai risultati sul loro territorio evidenziati dalla relazione di cui all'articolo 10, forme e misure di premialità aggiuntive rispetto ai trasferimenti spettanti ai sensi della vigente legislazione regionale.
7.  
( ABROGATO )
8. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che non preveda spazi pubblicitari relativi al gioco lecito.
8 bis. È vietata la concessione di spazi pubblicitari nei locali e sui siti internet delle istituzioni pubbliche della Regione diretti a pubblicizzare i giochi che prevedono vincite in denaro.
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 26/2017
2Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 2, L. R. 26/2017
3Parole aggiunte alla lettera f) del comma 2 da art. 2, comma 3, L. R. 26/2017
4Lettera g bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 6, L. R. 26/2017
5Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 26/2017
6Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 8, L. R. 26/2017
7Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 9, L. R. 26/2017
8Comma 4 abrogato da art. 2, comma 11, L. R. 26/2017
9Comma 5 abrogato da art. 2, comma 11, L. R. 26/2017
10Comma 6 sostituito da art. 2, comma 12, L. R. 26/2017
11Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 13, L. R. 26/2017
12Comma 7 abrogato da art. 2, comma 14, L. R. 26/2017
13Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 15, L. R. 26/2017
14Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017
15Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017