LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2013, n. 7

Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria.

TESTO VIGENTE dal 08/08/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/08/2013
Materia:
450.01 - Caccia
450.03 - Fauna

Art. 3
  (Modifica alla legge regionale 6/2008 )
1.
Dopo il capo II del titolo II della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:
<<CAPO III bis
 ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA FAUNA SELVATICA
Art. 11 bis
 (Fauna selvatica ferita)
1. Le Province disciplinano il recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. L'attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati al recupero di fauna selvatica ferita, di seguito denominati recuperatori abilitati, previa frequentazione dei corsi organizzati dalle Province in base agli indirizzi dell'lstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e superamento dei relativi esami di abilitazione. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita sulla base di specifiche prove di lavoro organizzate dalle Province o dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI).
3. Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita di cui al comma 2 sono valide sull'intero territorio regionale.
4. I soggetti di cui al comma 2 sono iscritti, previa domanda, nell'Elenco dei recuperatori abilitati tenuto dalla Provincia e pubblicato sul proprio sito informatico.
5. Il recuperatore abilitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, può utilizzare le armi di cui all' articolo 13 della legge 157/1992 .
6. Il cacciatore che ha ferito un animale richiede l'intervento di recupero del medesimo. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito nel corso dell'attività venatoria.
7. Il recuperatore abilitato comunica, per il tramite dei Direttori delle Riserve di caccia, preventivamente l'inizio delle operazioni di recupero della fauna ferita alle strutture della Provincia competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni, partecipare o effettuare direttamente l'attività di recupero qualora, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo o a motivazioni di pubblica sicurezza, ne ravvisino la necessità.
8. Entro il 28 febbraio la Provincia trasmette alla Regione il riepilogo degli esiti degli interventi di recupero della fauna ferita effettuati nel corso dell'anno precedente.
9. Sono fatte salve le abilitazioni al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguite presso le Province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2013, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria).>>.