LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 luglio 2013, n. 6

Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/08/2013
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 12
 (Finalità 11 - Funzionamento della Regione)
1. Al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria alle eventuali spese derivanti dall'aumento dell'IVA previsto, a decorrere dall'1 luglio 2013, dall' articolo 40, comma 1 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come da ultimo modificato dall' articolo 480 della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un apposito Fondo.
2. In deroga al disposto di cui all' articolo 35, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità), e in via transitoria, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2013, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a disporre con proprio decreto il prelevamento di somme dal Fondo di cui al comma 1 e la loro iscrizione sugli appropriati unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Le variazioni al bilancio disposte con tale decreto determinano anche le conseguenti variazioni al piano operativo di gestione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 relativamente alle spese correnti, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, all'unità di bilancio 11.3.1.1184 è istituito "per memoria" il capitolo 9123, con la denominazione "Fondo per far fronte all'incremento delle aliquote IVA - di parte corrente".
4. Per le finalità previste dal comma 1 relativamente alle spese d'investimento, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, all'unità di bilancio 11.3.2.1184 di nuova istituzione alla finalità 11 - funzione 3 - spese d'investimento, con la denominazione "Imposte e tasse - spese d'investimento" è istituito "per memoria" il capitolo 9126, con la denominazione "Fondo per far fronte all' incremento delle aliquote IVA - d'investimento".
5.
Dopo l' articolo 5 della legge regionale 21 aprile 1965, n. 5 (Servizio di Tesoreria della Regione Friuli - Venezia Giulia), è inserito il seguente:
<<Art. 5 bis
 
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese inerenti al servizio di Tesoreria della Regione, ivi comprese quelle che discendono dalla necessità di osservare obblighi derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario, secondo le disposizioni previste dalla convenzione di affidamento del servizio di cui all'articolo 5.>>.

6. Per le finalità previste dall' articolo 5 bis della legge regionale 5/1965 , come inserito dal comma 5, è prevista la spesa complessiva di 160.000 euro per l'anno 2013, a cui si provvede come di seguito indicato:
a) per 125.000 euro a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella A1 relativa all'articolo 1, comma 1, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013;
b) per 25.000 euro a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella L relativa al comma 40 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013;
c) per 10.000 euro a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella L relativa al comma 40 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
7.
All' articolo 3 della legge regionale 5/1965 le parole da << , tra le cui condizioni >> a << il servizio medesimo >> sono soppresse.

8.
I commi 4 e 5 dell' articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), e i commi 5 e 6 dell' articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono abrogati.

9.
Al comma 52 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), le parole da << , le spese relative >> a << titoli di spesa >> sono soppresse.

10.
La legge regionale 18 aprile 1969, n. 3 (Spese riservate), è abrogata.

11.
Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), è inserito il seguente:
<<1 bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai componenti supplenti degli organi di controllo di cui al medesimo comma.>>.

12. Alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5 ter sono abrogate;

c)
l'articolo 5 quater è abrogato;

d)
l'articolo 5 quinquies è abrogato;

e)
il comma 1 dell'articolo 5 sexies è sostituito dal seguente:
<<1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.>>;

f)
dopo il comma 2 dell'articolo 5 sexies sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Il Direttore generale ha la rappresentanza dell'Agenzia, vigila sull'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano il regolamento dell'ente ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale.
2 ter. Il Direttore generale adotta gli atti fondamentali dell'Agenzia e i regolamenti. Sono atti fondamentali dell'Agenzia:
a) il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio;
b) il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica;
c) i regolamenti concernenti l'ordinamento, l'assetto istituzionale e il funzionamento;
d) il regolamento per le prestazioni esterne;
e) la politica tariffaria.>>;

g)
l'articolo 5 nonies 1 è abrogato.

(3)
13. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia regionale Promotur cessano dalla carica all'entrata in vigore della presente legge.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, per l'anno 2013, il contributo già concesso, ai sensi dell' articolo 5 octies della legge regionale 50/1993 , all'Agenzia regionale Promotur con decreto del direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale n. 2033 del 10 dicembre 2012, per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento.
15. La conferma di cui al comma 14 è disposta previa istanza dell'ente beneficiario, che deve pervenire alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
16. Al fine di perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, l'Amministrazione regionale attua ogni operazione finalizzata allo scioglimento e alla liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile srl, acquisita ai sensi dell' articolo 4, comma 22, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).
17. La Giunta regionale è autorizzata, in vista della partecipazione all'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società, a impartire con propria deliberazione gli opportuni indirizzi operativi, in conformità alle disposizioni relative al regime del controllo analogo, sulla base dei seguenti criteri di massima:
a) nomina di un solo liquidatore;
b) predisposizione da parte del liquidatore di un bilancio iniziale di liquidazione e dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà della società, nonché ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi;
c) continuità nella gestione delle attività e degli interventi di interesse regionale fino alla chiusura della gestione liquidatoria.
18. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sulla base del bilancio iniziale di liquidazione e della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, fissa i termini e le modalità del passaggio alla Direzione centrale competente in materia di ambiente delle competenze e delle funzioni già in capo alla società con riferimento alle attività affidate dall'Amministrazione regionale.
19. Dal medesimo termine fissato nella deliberazione di cui al comma 18, l'Amministrazione regionale subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi riconducibili e strumentali alle attività affidate dall'Amministrazione regionale.
20. Il bilancio finale di liquidazione è presentato dal liquidatore entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 18 ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Direzione centrale competente in materia di finanze.
21. Alla copertura dei posti in organico, necessari per garantire l'efficienza, il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa in conseguenza del subentro dell'Amministrazione regionale alla società, si provvede attraverso l'espletamento di una procedura concorsuale con riserva di posti, a favore del personale della società con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di approvazione della deliberazione dell'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società medesima, di cui al comma 17.
22. La Regione è autorizzata a concedere alla società ARES srl in liquidazione il finanziamento già stanziato sull'unità di bilancio 11.4.1.1192 e sul capitolo 1433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, per far fronte anche agli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria certificati dal liquidatore.
23. Le eventuali disponibilità liquide che residuassero sulla base del bilancio finale di liquidazione sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1337 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Entrate derivanti dalla liquidazione di Ares srl".
24.  
( ABROGATO )
(4)
25.
Al comma 16 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole << all'Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile s.r.l. (ARES), >> sono soppresse.

26. Le modifiche di cui ai commi 24 e 25 si applicano dal termine fissato nella deliberazione di cui al comma 18.
27.
A decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte della Giunta regionale di cui al comma 20 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) i commi 2 e 2 bis dell' articolo 6 ter della legge regionale 23/2005 ;
b) i commi 21, 21 bis, 22 e 23 dell' articolo 4 della legge regionale 24/2009 ;
c) l' articolo 4 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di società partecipate della Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste);
d) i commi 19, 20, 21 e 22 dell' articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);
e) l' articolo 74 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
f) i commi 18 e 19 dell' articolo 14 della legge regionale 22/2010 ;
g) la lettera l) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali);
h) il comma 12 dell'articolo 15 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti);
i) i commi 20, 21, 22 e 23 dell' articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambiente, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).
28. In via di interpretazione autentica, nel rispetto dei principi europei e nazionali relativi al divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro, l' articolo 13, comma 18, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), si applica nei confronti delle lavoratrici che hanno stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2008 e, trovandosi al momento della stipula del contratto nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, hanno iniziato a prestare servizio nell'anno successivo.
29.  
( ABROGATO )
(5)
30. La Regione, ravvisata la necessità, in relazione alla situazione economica contingente, di assicurare direttamente livelli di formazione uniformi nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, è autorizzata ad attivare iniziative di formazione e aggiornamento del personale delle amministrazioni del comparto medesimo.
31. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 30 è autorizzata la spesa di complessivi 2.800.000 euro, suddivisa in ragione di 1.600.000 euro per l'anno 2013 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1327 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale".
32. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 31 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
33.
In relazione al disposto di cui al comma 30, i commi 14, 15, 15 bis, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 dell' articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono abrogati.

34. In relazione al disposto di cui al comma 33, la Regione è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a promuovere ogni azione diretta a recedere dalla partecipazione alla Fondazione Scuola di formazione della funzione pubblica regionale. Per le attività correlate al recesso della Regione dalla partecipazione alla Fondazione e per la rendicontazione delle risorse finanziarie erogate alla medesima trova applicazione la normativa previgente.
35. Agli oneri del recesso di cui al comma 34 si provvede con le quote già erogate nell'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012.
36. La Regione è autorizzata, in via eccezionale, a procedere, anche in deroga al limite di cui all' articolo 13, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), alla mobilità intercompartimentale nei confronti del personale di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione e la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto, nonché le relative corrispondenze.
37.
Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999), è inserito il seguente:
<<1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle attività di missione dei Consiglieri regionali, nonché dei titolari e componenti degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale. I relativi oneri fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.>>.

38. Alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il numero 1) del primo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: << 1) fra i dipendenti regionali; >>;

b) al secondo capoverso dell'articolo 6 le parole <<dalla Giunta>> sono sostitute dalle seguenti: <<dal competente dirigente della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme>>.
39.
Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), è sostituito dal seguente:
<<3. Le infrastrutture di proprietà regionale di cui al comma 1, ivi comprese quelle realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte al patrimonio indisponibile della Regione. Tali beni sono rappresentati nelle schede inventariali per il solo valore inventariale; ogni altro dato è contenuto, a tutti gli effetti di legge e a parziale deroga di quanto previsto ordinariamente, nell'inventario di cui all'articolo 37. A tale scopo è predisposto un verbale di consegna utile ai fini inventariali i cui contenuti, i relativi allegati e le modalità di sottoscrizione sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture di comunicazione, di concerto con l'Assessore competente in materia di patrimonio. Nel verbale di consegna, a cura del soggetto attuatore, è indicato il valore ai fini inventariali, corrispondente al valore di costruzione dell'infrastruttura oggetto di consegna.>>.

40. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 30 da art. 12, comma 13, L. R. 23/2013
2Integrata la disciplina del comma 30 da art. 12, comma 14, L. R. 23/2013
3Lettera a) del comma 12 abrogata da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione del comma 7 dell'art. 5 bis, L.R. 50/1993.
4Comma 24 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
5Comma 29 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ggg), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.