LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 6
 (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)
1. La Regione riconosce nella cultura un valore essenziale, nonché un insostituibile strumento di libertà e di civiltà e, a tal fine, favorisce lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali quali momenti essenziali e autonomi nella formazione della persona umana.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, in particolare, sostiene mediante l'erogazione di incentivi:
a) le attività musicali e teatrali;
b) le attività di promozione culturale, produzione, documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali;
c) le attività culturali a carattere celebrativo, le attività espositive di particolare rilevanza e significato a livello almeno regionale, nonché le attività divulgative della cultura e delle tradizioni del Friuli Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale.
3. Nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali, che sarà ispirata ai principi di valutazione della qualità ai fini di un'allocazione efficace delle risorse disponibili, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 84 del presente articolo.
4. La Regione tutela e valorizza il teatro quale fattore rilevante nei processi di produzione e diffusione della cultura presso la comunità regionale.
5. Per le finalità di cui al comma 4 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Teatro comunale Giuseppe Verdi di Gorizia;
b) Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;
c)   ( ABROGATA )
d) Fondazione Teatro nuovo Giovanni da Udine di Udine;
e)   ( ABROGATA )
f) Teatro stabile La Contrada di Trieste;
g) CSS - Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia di Udine;
h)   ( ABROGATA )
i) Teatro comunale di Monfalcone;
j) Cooperativa Bonawentura di Trieste;
k) CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia;
l) a.ArtistiAssociati di Gorizia;
m) Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine;
n) Associazione culturale Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli.
6. La Regione sostiene l'attività e la programmazione artistica dei soggetti di cui al comma 5. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 9. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella O allegata.
7. L'incentivo di cui al comma 6 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 8. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 8 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
8. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
9. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 7.200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
10. La Regione sostiene e valorizza le manifestazioni culturali di rilievo regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio regionale.
11. Per le finalità di cui al comma 10 la Regione riconosce rilevanza regionale ai seguenti festival, spettacoli dal vivo e manifestazioni culturali:
a) Mittelfest;
b) Pordenonelegge e Premio Hemingway;
c) No border festival;
d) E'Storia;
e) Udine Jazz, Note Nuove e Carnia Jazz;
f) Fiera della Musica di Azzano Decimo;
g) Carniaarmonie di Tolmezzo;
h) Vicino/Lontano di Udine;
i) Dedica Festival;
j) Folkest;
k) Nei suoni dei luoghi;
l) Festival di musica concentrazionaria Viktor Ullmann;
m) Jazz & Wine, Le rotte del Jazz e Il Volo del Jazz;
n) Onde mediterranee;
o) S/paesati;
p) Stazione Topolò;
q) Premio giornalistico Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin.
12. La Regione sostiene i soggetti organizzatori delle manifestazioni di cui al comma 11 per la realizzazione delle medesime e delle attività a esse correlate. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 15. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella P allegata.
13. L'incentivo di cui al comma 12 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 14. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 14 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
14. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 2.280.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
16. La Regione riconosce una speciale funzione di servizio sociale e culturale alle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché alla federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali, ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.
17. Per le finalità di cui al comma 16 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Centro di Documentazione Multimediale della cultura giuliana, istriana, fiumana e dalmata di Trieste;
b)   ( ABROGATA )
c) Associazione delle comunità istriane;
d) Unione degli Istriani;
e) Associazione Giuliani nel mondo;
f) A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Trieste;
g) A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Udine;
h) A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Gorizia;
i) Società istriana di Archeologia e Storia patria;
j) Federazione delle associazioni degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati;
k) Circolo di Cultura Istroveneta "Istria";
l) Associazione libero Comune di Pola in esilio;
m) Delegazione di Trieste libero Comune di Zara in esilio;
n) Fondazione scientifico culturale Rustia Traine;
o) A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Pordenone;
p) Associazione Patrizio della Comunità Chersina.
18. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 17 per il loro funzionamento e per lo sviluppo delle attività che i medesimi svolgono in attuazione dei propri compiti istituzionali in Italia e all'estero. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 21. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella Q allegata.
19. L'incentivo di cui al comma 18 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 20. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 20 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
20. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
21. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 477.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6257 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
22. La Regione, al fine di promuovere l'eccellenza nel settore amatoriale e la collaborazione tra i diversi gruppi bandistici e corali, sostiene le associazioni rappresentative degli stessi, riconosciute e operanti nel territorio regionale, nonché l'attività dei cori di particolare rilievo regionale.
23. Per le finalità di cui al comma 22 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) del Friuli Venezia Giulia;
b) Unione Società Corali Italiane (USCI) del Friuli Venezia Giulia;
c) Coro Polifonico di Ruda;
d) Coro della Cappella civica di Trieste;
e) Coro del Friuli Venezia Giulia.
24. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 23 per il loro funzionamento e per lo sviluppo delle attività svolte in Italia e all'estero. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 27. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella R allegata.
25. L'incentivo di cui al comma 24 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 26. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 26 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
26. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
27. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 390.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
28. La Regione promuove l'eccellenza nel settore amatoriale del folclore e del carnevale, sostenendo l'attività dell'associazione rappresentativa dei gruppi folcloristici, riconosciuta e operante nel territorio regionale, nonché le iniziative degli organizzatori delle manifestazioni folcloristiche e carnevalesche di maggior rilievo regionale.
29. Per le finalità di cui al comma 28 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF);
b) Pro loco di Gorizia per il Festival Mondiale del Folclore;
c) Comune di Tarcento per il Festival dei cuori;
d) Pro loco di Aviano per il Festival internazionale del folclore;
e) Associazione folcloristica giovanile regionale;
f) Gruppo folcloristico Lis Primulis di Zampis per il Festival delle minoranze etniche;
g) Comitato per il coordinamento del carnevale cittadino e del Palio di Trieste;
h) Associazione delle Compagnie del Carnevale di Muggia;
i) Pro loco di Monfalcone per il Carnevale monfalconese;
j) "Un Grup di Amis" di Ciconicco di Fagagna;
k) Comitato del Carnevale carsico;
l) Gruppo Folcloristico Pasian di Prato.
30. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 29 per il loro funzionamento e per lo sviluppo delle attività svolte in Italia e all'estero. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 33. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella S allegata.
31. L'incentivo di cui al comma 30 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura del 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 32. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 32 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
32. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
33. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 335.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
34. La Regione sostiene e valorizza le manifestazioni musicali di rilievo nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio regionale.
35. Per le finalità di cui al comma 34 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti organizzatori o curatori di premi, concorsi, rassegne e studi di musica classica e danza:
a) Associazione Culturale "Maestro Rodolfo Lipizer" ONLUS di Gorizia;
b) Associazione corale goriziana "Seghizzi" di Gorizia;
c) Associazione Amici della Musica "Salvator Gandino" di Porcia;
d) Associazione Chamber Music di Trieste;
e) Associazione culturale Musica Viva di Grado;
f) Associazione culturale Punto Musicale di Trieste;
g) Centro chitarristico Mauro Giuliani di Gorizia;
h) Società dei concerti di Trieste;
i) Associazione danza e balletto di Udine;
j) Associazione musicale Sergio Gaggia di Cividale del Friuli;
k) Chromas Associazione Musica contemporanea di Trieste;
l)   ( ABROGATA )
m) Società musicale Orchestra e Coro San Marco di Pordenone;
n) Associazione internazionale dell'operetta Friuli Venezia Giulia di Trieste.
36. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 35 per la loro attività. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 39. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella T allegata.
37. L'incentivo di cui al comma 36 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 38. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 38 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
38. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
39. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 480.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6269 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
40. La Regione tutela e valorizza l'attività di studio e ricerca nelle discipline storiche e delle scienze sociali.
41. Per le finalità di cui al comma 40 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia;
b) Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia di Pordenone;
c) Istituto regionale di studi e documentazione sul movimento sindacale Livio Saranz;
d) Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia;
e) Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione di Udine, per l'attività istituzionale e l'organizzazione del premio "Friuli Storia";
f) Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia di Trieste, per l'attività istituzionale;
g) Associazione Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei di Gorizia;
h)   ( ABROGATA )
i) Associazione Partigiani Osoppo di Udine.
42. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 41. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 45. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella U allegata.
43. L'incentivo di cui al comma 42 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 44. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 44 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
44. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
45. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6276 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
46. La Regione sostiene e valorizza l'attività di studio e ricerca nelle discipline umanistiche diverse da quelle storiche e sociali.
47. Per le finalità di cui al comma 46 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Istituto internazionale Jaques Maritain;
b)   ( ABROGATA )
c) Laboratorio internazionale della comunicazione;
d) Consorzio culturale del Monfalconese;
e) Circolo culturale Menocchio;
f) Associazione Culturale Mitteleuropa;
g) Associazione culturale don Gilberto Pressacco.
48. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 47. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 51. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella V allegata.
49. L'incentivo di cui al comma 48 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 50. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 50 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
50. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 225.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6279 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
52. La Regione sostiene e valorizza l'attività di divulgazione culturale promossa a favore del territorio regionale.
53. Per le finalità di cui al comma 52 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Laboratorio immaginario scientifico;
b) Società cooperativa a r.l. Cinquantacinque di Trieste;
c) Casa della musica di Cervignano del Friuli;
d) Fondazione Palazzo Coronini Cronberg ONLUS di Gorizia;
e) Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia;
f) Centro Iniziative Culturali di Pordenone;
g) Associazione Amici della Mozartina di Paularo;
h) Fondazione Luigi Bon.
h bis) Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione Pordenone.
54. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 53. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 57. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella W allegata.
55. L'incentivo di cui al comma 54 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura del 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 56. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 56 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
56. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
57. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 740.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
58. La Regione sostiene e valorizza le arti visive e la fotografia.
59. Per le finalità di cui al comma 58 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Galleria Regionale d'Arte Contemporanea "Luigi Spazzapan" di Gradisca d'Isonzo;
b) Comune di San Vito al Tagliamento per Palinsesti;
c) Trieste contemporanea;
d) Comune di Monfalcone per la Galleria d'arte contemporanea;
e) Istituto regionale di promozione e animazione culturale;
f) Associazione culturale Comitato di San Floriano;
g) Triennale Europea dell'Incisione di Udine;
h) Circolo culturale "Il faro" per il Simposio internazionale di scultura su pietre del Friuli Venezia Giulia.
60. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 59. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 63. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella X allegata.
61. L'incentivo di cui al comma 60 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 62. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 62 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
62. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Col medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
63. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 410.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
64. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente i progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra loro, anche con l'obiettivo di diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico del Friuli Venezia Giulia al di fuori del territorio regionale e di sviluppare gli scambi e la cooperazione culturale internazionale, aventi a oggetto:
a) la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale o la programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali;
b) l'organizzazione di festival, rassegne o altre manifestazioni, anche a carattere concorsuale, nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore;
c) l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
d) la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attività concertistica in ambito regionale e lo svolgimento di iniziative e manifestazioni musicali delle orchestre della regione;
e) l'organizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura umanistica e letteraria, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
f) la gestione da parte delle scuole di musica stabilmente organizzate sul territorio regionale di progetti di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione pubblica, nonché la produzione da parte delle stesse di esibizioni musicali che coinvolgono gli allievi e i maestri;
g) la realizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura nelle discipline storiche, scientifiche, delle scienze giuridiche, economiche e sociali, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
h) la realizzazione di iniziative ad alto valore innovativo in materia culturale.
65. I progetti di cui al comma 64 possono attuarsi anche al di fuori del territorio regionale.
66. L'incentivo di cui al comma 64, su richiesta del beneficiario, è erogato nella misura del 50 per cento a titolo di acconto nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 67. Il saldo è erogato successivamente all'approvazione del rendiconto.
67. Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento. Con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, anche limitatamente a una o alcune delle fattispecie di cui alle lettere da a) a g) del comma 64, sono definiti l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento. Qualora previsto nell'avviso pubblico o negli avvisi pubblici, anche limitatamente a una o alcune delle fattispecie di cui alle lettere da a) a g) del comma 64, possono essere ammesse a rendicontazione anche spese sostenute fra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.
68. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 738.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
69.  
( ABROGATO )
70. Qualora per gli anni successivi al 2014 non siano indicate le percentuali nelle tabelle di cui ai commi del presente articolo, si intendono confermati i valori percentuali dell'anno precedente.
71. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le spese relative agli incentivi di cui al presente articolo sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti.
72. Con riferimento agli incentivi di cui ai commi da 6 a 68 e da 90 a 93:
a) per i soggetti non commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale avanzo risultante dal bilancio di esercizio o dal rendiconto relativi all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali disavanzi pregressi, non ecceda l'utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato, come disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, non comporta la rideterminazione del contributo stesso;
b) per i soggetti commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale utile netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali perdite pregresse e di eventuali quote degli utili che norme di legge impongono di corrispondere a fondi mutualistici, non ecceda l'utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato, come disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del regolamento (UE) n. 651/2014, non comporta la rideterminazione del contributo stesso.
73. Se l'avanzo o l'utile relativo all'anno di concessione eccede l'utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato, come disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del regolamento (UE) n. 651/2014, il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo dell'avanzo o dell'utile che eccede tale utile ragionevole.
74. Se l'utile o l'avanzo comporta la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.
74 bis. Con riferimento agli incentivi di cui ai commi da 6 a 68, da 90 a 93, da 132 a 134 e da 137 a 140 e agli incentivi di cui all'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), e con riferimento al contributo previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 luglio 1978, n. 79 (Contributi all'Università popolare di Trieste), e dall' articolo 179, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994):
a) sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;
b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.
75.  
( ABROGATO )
76.  
( ABROGATO )
77.  
( ABROGATO )
78.  
( ABROGATO )
(8)
79.  
( ABROGATO )
(9)
80.  
( ABROGATO )
81.  
( ABROGATO )
82.  
( ABROGATO )
83.  
( ABROGATO )
84.  
( ABROGATO )
85. Ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2014 la quota parte dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, è fissata in 900.000 euro.
86. In relazione al disposto di cui al comma 85 è destinata la spesa di 900.000 euro a valere sullo stanziamento previsto per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti e per le finalità previsti dall' articolo 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), i seguenti finanziamenti:
a) Associazione culturale "Colonos" di Villacaccia di Lestizza: 35.000 euro;
b) Associazione "Glesie Furlane" di Villanova di San Daniele: 20.000 euro;
c) Associazione culturale "La Grame" di Mereto di Tomba: 20.000 euro;
d) Clape di culture "Patrie dal Friûl" di Gemona del Friuli: 25.000 euro;
e) Associazione culturale Istitût Ladin-Furlan "Pre Checo Placerean" di Codroipo: 25.000 euro;
f) Informazione Friulana soc. coop. di Udine: 50.000 euro;
g) Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine: 25.000 euro;
h) Kappa Vu s.a.s. di Udine: 20.000 euro;
i) Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane di Udine: 10.000 euro.
88. Agli oneri per complessivi 230.000 euro per l'anno 2014 derivanti dal disposto di cui al comma 87 si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
89. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<<d) due rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali;>>;

b)
la lettera e) è abrogata.

90. Per le finalità previste dagli articoli 2, 4 e 7 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono autorizzati gli interventi finanziari di sostegno di cui all'annessa Tabella Y.
91. Gli incentivi di cui al comma 90 sono concessi ed erogati in via anticipata, su richiesta del beneficiario, nella misura del 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito dal regolamento di cui al comma 92. L'erogazione della rimanente quota degli incentivi è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 92 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
92. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i termini di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
93. Per le finalità previste dal comma 90 è destinata, per l'anno 2014, la spesa di 1.260.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5426, di 270.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5431 e di 635.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
94. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, dagli articoli 11, 12, dall'articolo 13, comma 1, lettera h), e dall' articolo 17, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), sono autorizzati gli interventi finanziari di sostegno di cui alla annessa Tabella Z.
95. I soggetti individuati nella Tabella Z presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio 2014, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno con il relativo preventivo di spesa e di una relazione riepilogativa delle attività svolte nel 2013.
96. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
97. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 94 è prevista la spesa di 650.000 euro per l'anno 2014 a valere sullo stanziamento previsto a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
98.
Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 29/2007 è inserito il seguente:
<<1 bis. Per gli anni scolastici per i quali sia accertata l'insufficienza di risorse disponibili, con deliberazione della Giunta regionale l'insegnamento curriculare della lingua friulana è limitato alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie, purché le iniziative di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole secondarie di primo grado possano essere sostenute nell'ambito del piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, approvato ai sensi dell' articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).>>.

99. Ai sensi dell' articolo 18, comma 4, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella AA degli enti e organizzazioni riconosciuti di rilevanza primaria della minoranza slovena.
100.  
( ABROGATO )
101.  
( ABROGATO )
102.  
( ABROGATO )
103.  
( ABROGATO )
104.  
( ABROGATO )
105.  
( ABROGATO )
106.  
( ABROGATO )
107.  
( ABROGATO )
108.  
( ABROGATO )
109.  
( ABROGATO )
110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato Organizzatore Locale dei Campionati del Mondo di Pallavolo Femminile 2014 - Fase prima e seconda, con sede a Trieste, un contributo straordinario per l'organizzazione di due gironi dei Campionati mondiali di Pallavolo femminile, che si svolgeranno a Trieste nell'anno 2014.
111. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 110, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del relativo preventivo della spesa, è presentata al Servizio competente in materia di sport entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo, nonché sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.
112. Per le finalità di cui al comma 110 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6346 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
113.  
( ABROGATO )
114. Nell'ambito dei procedimenti di competenza della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà che conseguono a un'istanza di parte e hanno a oggetto la concessione di incentivi a una pluralità di destinatari, qualora non siano stanziate a bilancio le relative risorse, le strutture competenti per materia archiviano le domande di contributo, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel sito ufficiale della Regione.
115. Le domande di cui al comma 114 mantengono validità nell'esercizio di riferimento e sono istruite qualora nel corso dell'esercizio medesimo siano stanziate a bilancio le relative risorse. I termini dei rispettivi procedimenti decorrono dalla data fissata con decreto del Direttore centrale, che contiene gli elementi previsti per la comunicazione di avvio del procedimento di cui all' articolo 3 della legge regionale 7/2000 ed è pubblicato nel sito ufficiale della Regione.
116.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati, in particolare:

a) il comma 1 dell'articolo 21 e l' articolo 22 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali);
b) i commi 12 e 12 bis dell' articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);
c) i commi 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9, 10, 10 bis e 11 dell' articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);
d) i commi 62 e 64 dell' articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
e) i commi 39, 40, 41 e 42 dell' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
f) il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero);
g) i commi 10, 11, 11 bis, 12, 13 e 13 bis dell' articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
117. Le disposizioni di cui al comma 116 continuano ad applicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
118. Le domande di riconoscimento di interesse regionale di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 4/1999 , per effetto dell'abrogazione di cui al comma 116, lettera c), del presente articolo sono archiviate. Di tale archiviazione è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito ufficiale della Regione.
119.  
( ABROGATO )
120.
Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà), le parole << stabilita dalla deliberazione di cui all' articolo 5, comma 1, della legge regionale 10/2008 , come modificato dal comma 1, >> sono soppresse.

121. Il contributo decennale per la realizzazione dell'intervento di efficienza energetica e di messa in sicurezza della struttura di pubblica fruizione denominata Visionario, previsto all' articolo 6, comma 197, lettera c), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), può essere utilizzato dal beneficiario anche per interventi di adeguamento e ampliamento funzionale della struttura medesima.
122.
Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2013 dopo la parola << corredata >> sono inserite le seguenti: << dell'atto di aggiudicazione definitiva dei lavori, ovvero >>.

123.  
( ABROGATO )
124.  
( ABROGATO )
125. In via di interpretazione autentica del comma 118 dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), per spese sostenute nell'anno 2011 si intendono anche le spese effettuate nell'anno 2012 per l'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel 2011.
126.
Al comma 70 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2007 le parole << le prime tre annualità >> sono sostituite dalle seguenti: << diciassette annualità >>.

127. In relazione al disposto di cui al comma 126 lo stanziamento dell'unità di bilancio 4.5.162 e del capitolo 56 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è ridotto di complessivi 14 milioni di euro suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2030.
128. In relazione al disposto di cui all' articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 17 (Modifica alla legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), relativa al finanziamento straordinario pluriennale concesso alla Fondazione teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e altre norme finanziarie urgenti), lo stanziamento dell'unità di bilancio 4.5.162 e del capitolo 56 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2031.
129. Alla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
<<e) da due studiosi indicati dal Comitato regionale del volontariato di cui alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), individuati fra persone che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico-culturale in relazione ai fatti della Prima guerra mondiale;>>;

b)
al comma 5 dell'articolo 5 la parola << appositi >> è sostituita dalle seguenti: << uno o più >>;

c) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 5 è abrogato;

2)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le modalità per svolgere le attività previste dal presente articolo.>>;

d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, tenuto conto del programma nazionale delle commemorazioni del "Centenario della prima guerra mondiale" e sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 3, il programma regionale delle commemorazioni.>>;

2)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Con il programma regionale delle commemorazioni la Giunta regionale provvede a:
a) individuare, nell'ambito del programma nazionale di cui al comma 2, le iniziative e gli eventi che si intendono sostenere;
b) ripartire le risorse finanziarie complessivamente disponibili in due quote, una delle quali è destinata al sostegno delle iniziative e degli eventi di cui alla lettera a) e l'altra è destinata alla concessione di contributi per la promozione e il sostegno di iniziative ed eventi ulteriori;
c) definire gli ambiti prioritari di intervento ai fini della valutazione delle iniziative e degli eventi diversi da quelli di cui alla lettera a).>>;

e) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Con regolamento da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono individuate le categorie dei beneficiari degli interventi di cui al capo III del presente titolo e sono disciplinati le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi stessi, fatto salvo quanto disposto al comma 1 bis.>>;

2)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Per le iniziative e gli eventi individuati dal programma nazionale di cui all'articolo 12, comma 2, e ricompresi nel programma regionale delle commemorazioni ai sensi del comma 2 bis, lettera a), del medesimo articolo 12, la quantificazione dei singoli finanziamenti e le modalità della loro concessione, erogazione e rendicontazione sono definite con successiva deliberazione della Giunta regionale.>>;

3)
al comma 3 dopo le parole << di cui ai commi 1 e 2 >> sono inserite le seguenti: << e i bandi di cui all'articolo 5, comma 5 >>;

f)
i commi 1 e 2 dell'articolo 16 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 5, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti direttamente dai bandi previsti dal comma 5 del medesimo articolo 5, che sono emanati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura.
2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2007, n. 174 (Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

130. Il termine di rendicontazione delle spese sostenute con i contributi concessi per il funzionamento dell'attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dei soggetti operanti in campo culturale nell'anno 2013 è prorogato, fatta salva precedente previsione più favorevole, fino al termine perentorio del 30 settembre 2014.
131. La documentazione giustificativa delle spese di cui al comma 130 può essere emessa anche nell'anno 2014, e comunque in data non successiva al termine di cui al comma 130, purché sia riferibile all'attività istituzionale o agli eventi correlati realizzati nell'anno 2013.
132. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto per la storia del movimento di liberazione di Udine un contributo straordinario di 30.000 euro per l'organizzazione di iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.
133. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 132, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del relativo preventivo della spesa, è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo, nonché sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.
134. Per le finalità di cui al comma 132 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 9763 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
135. La quota parte pari a complessivi 1 milione di euro, in 10 annualità di 100.000 euro ciascuna, del contributo concesso al Comune di Udine ai sensi dell' articolo 6, comma 197, lettera a), della legge regionale 14/2012 , può essere utilizzata dal Comune medesimo per la realizzazione dell'intervento previsto alla lettera c) dello stesso comma 197.
136. Per le finalità di cui al comma 135 il Comune di Udine presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro il 31 ottobre 2014, apposita istanza corredata della documentazione progettuale, debitamente adeguata, prescritta dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
137.  
( ABROGATO )
138.  
( ABROGATO )
139.  
( ABROGATO )
140.  
( ABROGATO )
141. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo un contributo da destinare all'attività istituzionale e alla promozione della rete tra le Istituzioni museali della Carnia.
142. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 141 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo, nonché sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.
143. Per le finalità di cui al comma 141 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
144. I contributi concessi ai sensi dell' articolo 6, comma 59, della legge regionale 27/2012 possono essere utilizzati anche per la realizzazione di eventi culturali nel corso del 2014.
145. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione Sportiva Dilettantistica-Športno Združenje Bor di Trieste un finanziamento straordinario nella misura massima di 50.000 euro a sollievo delle esistenti obbligazioni contratte con riferimento a spese di gestione e funzionamento dell'impianto sportivo polifunzionale Campo Primo Maggio di Trieste.
146. Il finanziamento di cui al comma 145 è concesso a domanda dell'ente interessato, presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, sport e solidarietà, corredata della documentazione attestante l'entità effettiva delle obbligazioni inevase in riferimento alla gestione e al funzionamento dell'impianto sportivo. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione dello stesso.
147. Per le finalità previste dal comma 145 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a valere sullo stanziamento all'uopo previsto a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5044 e del capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
148. I programmi di cui all' articolo 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), come integrato dall' articolo 8, comma 8, della legge regionale 18/2011 , approvati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati nell'individuazione dei soggetti ivi previsti e nella quantificazione della spesa.
149. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella F.
Note:
1Parole sostituite alla lettera l) del comma 35 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
2Parole sostituite al comma 67 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014
3Parole aggiunte al comma 67 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014
4Comma 74 bis aggiunto da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 6/2014
5Parole sostituite al comma 75 da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 6/2014
6Parole soppresse al comma 76 da art. 9, comma 1, lettera e), L. R. 6/2014
7Comma 77 sostituito da art. 9, comma 1, lettera f), L. R. 6/2014
8Comma 78 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
9Comma 79 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
10Comma 80 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
11Comma 81 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
12Comma 82 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
13Comma 83 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
14Parole sostituite al comma 136 da art. 9, comma 1, lettera h), L. R. 6/2014
15Parole soppresse al comma 138 da art. 9, comma 1, lettera i), L. R. 6/2014
16Comma 130 interpretato da art. 10, comma 1, L. R. 6/2014
17Parole sostituite al comma 130 da art. 6, comma 21, L. R. 15/2014 . Si veda anche quanto disposto dal comma 22 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
18Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 55, L. R. 15/2014 , relativamente alle disposizioni di cui ai commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62 del presente articolo.
19Vedi la disciplina transitoria del comma 64, stabilita da art. 6, comma 6, L. R. 15/2014
20Parole sostituite al comma 141 da art. 6, comma 16, L. R. 15/2014
21Comma 69 abrogato da art. 38, comma 1, lettera rr), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
22Comma 123 abrogato da art. 38, comma 1, lettera rr), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
23Comma 124 abrogato da art. 38, comma 1, lettera rr), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
24Comma 100 abrogato da art. 6, comma 34, L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 2 bis dell'art. 22, L.R. 5/2012.
25Lettera b) del comma 17 abrogata da art. 6, comma 37, L. R. 27/2014 . L'erronea duplicazione dell'abrogazione, disposta al comma 52 del medesimo art. 6, rimane priva di ulteriori effetti.
26Parole aggiunte al comma 74 bis da art. 6, comma 35, L. R. 27/2014
27Parole sostituite al comma 137 da art. 6, comma 49, L. R. 27/2014
28Parole aggiunte al comma 137 da art. 6, comma 49, L. R. 27/2014
29Lettera e) del comma 41 sostituita da art. 6, comma 52, lettera b), numero 1), L. R. 27/2014
30Lettera f) del comma 41 sostituita da art. 6, comma 52, lettera b), numero 2), L. R. 27/2014
31Lettera h) del comma 41 abrogata da art. 6, comma 52, lettera b), numero 3), L. R. 27/2014
32Lettera b) del comma 47 abrogata da art. 6, comma 52, lettera c), L. R. 27/2014
33Lettera h bis) del comma 53 aggiunta da art. 6, comma 52, lettera d), L. R. 27/2014
34Lettera f) del comma 59 sostituita da art. 6, comma 52, lettera e), numero 1), L. R. 27/2014
35Lettera h) del comma 59 sostituita da art. 6, comma 52, lettera e), numero 2), L. R. 27/2014
36Comma 72 sostituito da art. 6, comma 83, L. R. 27/2014
37Comma 73 sostituito da art. 6, comma 83, L. R. 27/2014
38Parole sostituite al comma 137 da art. 1, comma 3, L. R. 7/2015
39Lettera l) del comma 35 abrogata da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 7/2015
40Comma 137 abrogato da art. 1, comma 15, L. R. 7/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
41Comma 138 abrogato da art. 1, comma 15, L. R. 7/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
42Comma 139 abrogato da art. 1, comma 15, L. R. 7/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
43Comma 140 abrogato da art. 1, comma 15, L. R. 7/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
44Comma 113 abrogato da art. 49, comma 1, lettera ee), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
45Comma 101 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
46Comma 102 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
47Comma 103 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
48Comma 104 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
49Comma 105 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
50Comma 106 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
51Comma 107 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
52Comma 108 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
53Comma 109 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
54Comma 75 abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015
55Comma 76 abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015
56Comma 77 abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015
57Comma 84 abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015
58Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 3, comma 12, L. R. 33/2015
59Lettera e) del comma 5 abrogata da art. 3, comma 12, L. R. 33/2015
60Lettera h) del comma 5 abrogata da art. 3, comma 12, L. R. 33/2015
61Lettera b) del comma 11 sostituita da art. 4, comma 38, lettera a), L. R. 34/2015
62Lettera e) del comma 11 sostituita da art. 4, comma 38, lettera b), L. R. 34/2015
63Comma 119 abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.