LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 14
 (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)
1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, si fa parte attiva del processo di attuazione della riforma dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all' articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), per quanto riguarda gli enti locali del proprio territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, per il tramite della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme:
a) assume il ruolo di coordinamento e impulso per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci, anche con il coinvolgimento degli enti locali;
b) promuove iniziative formative e di accompagnamento per creare le migliori condizioni possibili per l'applicazione a regime della nuova disciplina;
c) si pone come interlocutore e garante nei confronti dello Stato per l'attuazione della sperimentazione e per l'avvio a regime dell'armonizzazione dei bilanci, anche al fine di ricercare soluzioni contabili legate a specificità e peculiarità, derivanti dai rapporti finanziari tra la Regione e gli enti locali del suo territorio.
3.  
( ABROGATO )
(3)
3 bis.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
(5)
5.  
( ABROGATO )
(6)
5 bis.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
(8)
7.  
( ABROGATO )
(9)
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
11.  
( ABROGATO )
12. A decorrere dall'esercizio 2015 le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali della Regione concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza e conseguono un obiettivo in termini di saldo economico o finanziario, che viene definito ai sensi di quanto previsto nella normativa statale. Con successiva legge regionale si provvede a disciplinare termini, modalità ed eventuali obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della Regione.
13. Ai fini dell'assoggettamento agli obiettivi di cui al comma 12 gli organismi devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza;
b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione.
14. In via straordinaria per l'anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.
15. In via straordinaria per l'anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione entro il 31 maggio 2014. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.
16. In attuazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), nelle more di una disciplina regionale organica in materia di enti locali deficitari o dissestati, si applicano la disciplina statale, per quanto compatibile, e le disposizioni di cui ai commi da 17 a 21.
17. Le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o dissestati contenute negli articoli da 242 a 269 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative in capo a organi statali, si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia in conformità a quanto previsto dall' articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).
18. Con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali:
a) sono individuati gli uffici regionali e gli eventuali organismi competenti per le attività di cui al comma 17. Fino all'adozione di tale deliberazione la trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti i soggetti di cui all' articolo 27, comma 1, della legge regionale 23/1997 , sono curati dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali;
b) sono definite le ulteriori modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 17.
19. Per il risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all' articolo 243 bis del decreto legislativo 267/2000 , la Regione istituisce un fondo di anticipazione finanziaria per assicurare la stabilità finanziaria dei bilanci degli enti locali in difficoltà.
20. Ai fini del comma 19, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti:
a) i criteri per l'accesso al fondo, le modalità di riparto, la tempistica e le modalità di restituzione a favore del bilancio regionale;
b) le modalità di certificazione annuale dei risultati conseguiti e dei controlli da parte della Regione;
c) gli ulteriori vincoli contabili di gestione del bilancio, ai quali l'ente beneficiario si impegna a sottostare per la durata definita dalla Giunta regionale stessa.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 9756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
22.
A decorrere dal 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni:

b) la lettera c) del comma 11 e il comma 12 dell'articolo 14 della legge regionale 27/2012 ;
c) il comma 28.1.1 dell' articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 4, L. R. 15/2014
2Comma 5 bis aggiunto da art. 14, comma 8, L. R. 15/2014
3Comma 3 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
4Comma 3 bis abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
5Comma 4 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
6Comma 5 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
7Comma 5 bis abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
8Comma 6 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
9Comma 7 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
10Comma 8 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
11Comma 9 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
12Comma 10 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
13Comma 11 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014