LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 10
 (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall' articolo 1, comma 146, della legge 662/1996 , al netto delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione ai sensi dell' articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale);
b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall' articolo 1, comma 146, della legge 662/1996 ;
c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall' articolo 30, comma 10, della legge 289/2002 e dall'articolo 1, commi 946 e 947, della legge 296/2006 , al netto dell'aumento derivante da tale ultima legge;
d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall' articolo 1 della legge 457/1984 , al netto dell'assegnazione prevista, per l'esercizio 2014, ai sensi del comma 5, dal disposto di cui all' articolo 10, comma 7, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);
e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall' articolo 1 della legge 457/1984 ;
f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall' articolo 1 della legge 457/1984 .
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo. Nella determinazione del conguaglio la compartecipazione regionale cui applicare la quota di spettanza definita al comma 1, lettera e), è calcolata al netto delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria).
3. Per l'anno 2014 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 366.761.154,59 euro.
4. Le assegnazioni di cui al comma 3 sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 7, 9, 12, 13, 16, 18, 21, e per 1 milione di euro per le finalità previste dall' articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per 4 milioni di euro per le finalità previste dall' articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).
5. L'Amministrazione regionale destina per l'anno 2014 risorse straordinarie per 25 milioni di euro, di cui 6 milioni di euro a favore dei Comuni e 19 milioni di euro a favore delle Province, per il minor gettito conseguente all'abrogazione delle addizionali sul consumo di energia elettrica, da ripartire secondo i criteri previsti dall' articolo 10, comma 7, della legge regionale 14/2012 .
6. Per le finalità previste dal comma 5, per l'anno 2014, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
7. Alle Province è attribuito un fondo di 31.754.466,49 euro quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province per l'anno 2013, ai sensi dell' articolo 10, comma 6, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).
8. L'assegnazione prevista dal comma 7 è disposta con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 30 aprile 2014; la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 luglio 2014; la terza rata, pari al 40 per cento dello spettante è erogata entro il 31 ottobre 2014.
9. Ai Comuni è attribuito un fondo di 287.198.939,50 euro da assegnare quale trasferimento ordinario da ripartire in misura proporzionale al trasferimento ordinario assegnato nel 2013 ai sensi dell'articolo 10, commi 8 e 44, della legge regionale 27/2012 .
10. L'assegnazione di cui al comma 9 è disposta con recupero a favore del bilancio regionale del gettito di cui all' articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 12 (Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti), nonché con recupero dell'importo di cui all' articolo 10, comma 45, della legge regionale 27/2012 .
11. L'assegnazione prevista dal comma 9 è disposta con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 30 aprile 2014; la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 luglio 2014; la terza rata, pari al 40 per cento dello spettante è erogata entro il 31 ottobre 2014.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo di 180.000 euro, da assegnare in unica soluzione entro il 31 agosto 2014 in misura pari agli oneri pagati nel 2013 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2013 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2013 deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2014.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti un fondo di 120.000 euro da assegnare, in unica soluzione entro il 31 agosto 2014, per la copertura parziale degli oneri che gli enti sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita nell'anno 2014 in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2014, dichiarati dagli enti predetti, con la modalità di cui al comma 14; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
14. Per le finalità previste dal comma 13 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2014, domanda indicante per l'anno 2014 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno.
15. Gli enti beneficiari del riparto di cui al comma 13 rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando entro il 31 marzo 2015 la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2014 per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all' articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
16. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 5.433.664,89 euro quale trasferimento ordinario annuale, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane per l'anno 2013, ai sensi dell' articolo 10, comma 16, della legge regionale 27/2012 . L'importo è assegnato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in unica soluzione entro il 30 giugno 2014.
17. Per le finalità previste dai commi 7, 9, 12, 13, 16, è autorizzata la spesa di 324.687.070,88 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1859 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
18. Alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato per l'anno 2014 un fondo di 32.074.083,71 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 10, comma 21, della legge regionale 27/2012. E' abrogato l'articolo 10, comma 31, della legge regionale 14/2012.
19. L'assegnazione prevista dal comma 18 è disposta con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata, pari al 50 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 maggio 2014; la seconda rata, pari al restante 50 per cento, è erogata entro il 30 settembre 2014.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 32.074.083,71 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1154 e del capitolo 1832 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, entro il 15 novembre 2014, ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle Unioni di Comuni, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per l'anno 2014, un fondo di 5 milioni di euro per l'esercizio coordinato di funzioni, per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all' articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia). In vista del riordino del sistema Regione - autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, non beneficiano del riparto le nuove associazioni intercomunali e le nuove unioni costituite dopo la ricognizione del 15 febbraio 2013.
22. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista alla Tabella J di cui al comma 57 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
23. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2014 ed entro il 31 maggio 2014, un fondo di 5.150.000 euro da ripartire in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2013 ai sensi dell' articolo 10, comma 25, della legge regionale 27/2012 .
24. Successivamente all'esito dell'accordo Stato-Regione relativo al patto di stabilità, con legge di assestamento del bilancio regionale si procederà all'iscrizione delle ulteriori risorse di parte capitale per il finanziamento delle funzioni di cui al comma 23.
25. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 23 fanno carico a valere sullo stanziamento all'uopo previsto all'unità di bilancio 9.1.1.1159 con riferimento al capitolo 1520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), un importo complessivo di 9.331.208,59 euro, da ripartire entro il 30 settembre 2014:
a) per 7.703.560,59 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi per l'anno 2007 e successivi con deliberazione della Giunta regionale in relazione al trasferimento del personale di cui all' articolo 74, comma 2, della legge regionale 18/2005 ;
b) per 1.627.648 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle medesime Province ai sensi dell' articolo 10, comma 27, lettera b), della legge regionale 27/2012 , per la gestione dei beni messi a disposizione degli uffici del lavoro e per il sostegno e potenziamento degli uffici preposti alle relative funzioni.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali, entro il 31 maggio 2014, le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, per un importo complessivo di 699.016,14 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazioni della Giunta regionale.
28. Gli oneri derivanti dall'applicazione, rispettivamente:
a) del comma 26, lettera a), e del comma 27, fanno carico a valere sullo stanziamento all'uopo previsto all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014;
b) del comma 26, lettera b), fanno carico a valere sullo stanziamento all'uopo previsto all'unità di bilancio 9.1.1.1153 con riferimento al capitolo 1771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
29. Per l'anno 2014 è istituito un fondo perequativo a favore dei Comuni che presentano un minor gettito IMU 2013, individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 1, comma 3, della legge regionale 12/2013 , finanziato dalle quote che residuano dalla differenza tra il maggior gettito complessivo IMU 2013, recuperato dai Comuni, e l'importo del maggior gettito chiesto dallo Stato per il medesimo anno, come somma algebrica tra valori positivi e negativi di gettito, al netto del recupero della quota spettante a favore del bilancio statale e del maggior gettito di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge di assestamento al bilancio per l'anno 2014.
30. Il fondo di cui al comma 29 è assegnato entro il 30 settembre 2014 in misura pari alla differenza negativa di gettito e con riduzione proporzionale in caso di incapienza dello stanziamento.
31. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 29, previste in 6.391.100,50 euro, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 6.3.261 e sul capitolo 1875 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 a valere sulla Tabella A relativa all'articolo 1, comma 1.
32. Per le finalità di cui al comma 30 è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 6.391.100,50 euro a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 1875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
33. In relazione alle previsioni di cui all' articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011 , che ha istituito in via anticipata in tutti i Comuni del territorio nazionale l'IMU e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti 2014 dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni per l'anno 2015.
34. Per le finalità di cui al comma 33, con la legge regionale di assestamento 2014 sono disciplinate, tra l'altro, le modalità di:
a) recupero in caso di incapienza dei trasferimenti ordinari;
b)   ( ABROGATA )
c) individuazione della quota di maggiore o minore gettito IMU 2014 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia;
d) individuazione degli importi complessivi da assicurare per l'anno 2014, rispettivamente, a favore del bilancio statale, regionale e comunale.
(3)
35. Con successiva legge regionale o con la legge regionale di assestamento 2014 sono disciplinati i rapporti finanziari tra la Regione e i Comuni del Friuli Venezia Giulia derivanti dalla normativa statale in materia di tributi locali, in base agli obblighi fissati dallo Stato nei confronti della Regione e dei Comuni stessi.
36.
Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2012 le parole << in relazione all'ammontare delle risorse disponibili, fino a concorrenza del dovuto, con priorità a favore delle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << in misura proporzionale all'ammontare delle risorse disponibili >>.

37. Nelle more dell'adozione delle norme di attuazione statutaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni della Regione che partecipano all'attività di accertamento tributario ai sensi dell' articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 , dell' articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), e dell' articolo 1, comma 12 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011 , il maggior gettito recuperato limitatamente alla quota che viene attribuita alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.
38. L'Amministrazione regionale trasferisce le risorse di cui al comma 37 sulla base della comunicazione ricevuta dai competenti uffici ministeriali che indichi l'ammontare delle somme recuperate da ciascun Comune ubicato nel territorio regionale, la distinzione del gettito per singolo tributo e la ricorrenza dei presupposti di compartecipazione della Regione sul gettito recuperato.
39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 269,23 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1959 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
40.  
( ABROGATO )
(5)
41.  
( ABROGATO )
42.  
( ABROGATO )
(7)
43.  
( ABROGATO )
(8)
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Tolmezzo un fondo di 130.000 euro, a titolo di sostegno per le spese connesse alla gestione degli uffici giudiziari e per gli altri oneri derivanti dalle funzioni comprensoriali assicurate dal Comune medesimo, previa domanda dell'ente, indicante gli oneri presunti per l'anno 2014, da presentare entro il 31 marzo 2014 alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali. L'assegnazione è liquidata, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, per il 50 per cento in via anticipata entro il 31 maggio 2014, e per il restante 50 per cento alla presentazione della rendicontazione predisposta ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
45. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1736 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
46.
Il comma 67 dell'articolo 10 della legge regionale 27/2012 è sostituito dal seguente:
<<67. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 66 è erogato, previa richiesta del Comune, in relazione alla certificazione degli stati di avanzamento dell'opera.>>.

47.
Dopo il comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Nel caso di accordi quadro ASTER, a valere sulle risorse stanziate nel 2006, 2007 e 2008, qualora l'ente realizzatore sia un ente locale soggetto al patto di stabilità, il finanziamento regionale ivi previsto è erogato per stati di avanzamento degli interventi, anche in deroga a diverse disposizioni legislative, a seguito di apposita richiesta dell'ente locale beneficiario all'Ufficio regionale competente e di certificazione di realizzazione dell'intervento.>>.

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ANCI - Sezione regionale per il Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2014 e in unica soluzione, un fondo straordinario di complessivi 25.000 euro per sostenere spese di promozione e per la formazione del personale, sia in materia di riforma dei sistemi amministrativi e contabili degli enti locali, sia al fine di supportare le azioni di complessivo riordino del sistema Regione - autonomie locali e sviluppo delle forme associative fra Comuni.
49. Per accedere all'assegnazione straordinaria prevista dal comma 48, l'ANCI presenta domanda al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge, segnalando le iniziative da realizzare e gli oneri preventivati relativi alle iniziative che si intendono assumere, di importo comunque superiore all'assegnazione di cui al comma 48.
50. L'erogazione del fondo straordinario prevista dal comma 48 è disposta in unica soluzione. Entro il 31 marzo 2015 il soggetto beneficiario presenta, ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 7/2000 , e successive modifiche, il rendiconto degli oneri sostenuti entro tale data. Nel rendiconto potranno essere presentate anche variazioni compensative tra le varie voci che hanno composto l'iniziativa originariamente preventivata.
51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 9771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
52. Il termine di rendicontazione dell'intervento avente a oggetto la realizzazione del centro diurno area CSA a Porcia, previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 3 febbraio 2009, tra la Regione e i Comuni di Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Porcia e Sacile, con Porcia quale Comune capofila, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, è fissato al 31 luglio 2014.
53.  
( ABROGATO )
54.  
( ABROGATO )
55. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 22 bis dell' articolo 10 della legge regionale 11/2011 , come sostituite e introdotte dai commi 53 e 54, non si applicano ai procedimenti in corso relativi all'anno 2013.
56.
Al comma 29 dell'articolo 1 della legge regionale 30/2007 , le parole << previo parere del Consiglio delle autonomie locali >> sono soppresse.

57. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella J.
Note:
1Parole sostituite al comma 31 da art. 2, comma 2, lettera a), L. R. 12/2014
2Parole sostituite al comma 32 da art. 2, comma 2, lettera b), L. R. 12/2014
3Lettera b) del comma 34 abrogata da art. 2, comma 2, lettera c), L. R. 12/2014
4Parole sostituite al comma 18 da art. 3, comma 1, L. R. 12/2014
5Comma 40 abrogato da art. 29, comma 7, L. R. 13/2014
6Comma 41 abrogato da art. 29, comma 7, L. R. 13/2014
7Comma 42 abrogato da art. 29, comma 7, L. R. 13/2014
8Comma 43 abrogato da art. 29, comma 7, L. R. 13/2014
9Vedi la disciplina transitoria del comma 41, stabilita da art. 29, comma 7, L. R. 13/2014
10Parole sostituite al comma 29 da art. 10, comma 8, L. R. 15/2014
11Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 2, L. R. 27/2014
12Comma 53 abrogato da art. 43, comma 2, L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 22 dell'art. 10, L.R. 11/2011, a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
13Comma 54 abrogato da art. 43, comma 2, L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 22 bis dell'art. 10, L.R. 11/2011, a decorrere dall' 1 gennaio 2016.