LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2

Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/02/2013
Materia:
320.07 - Farmaceutica
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 6 ter
 (Disposizioni attuative)
1. La Giunta regionale adotta provvedimenti per fornire indirizzi operativi finalizzati a:
a) assicurare omogeneità dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sul territorio regionale e in particolare nell'erogazione dei farmaci cannabinoidi in ambito ospedaliero e in ambito domiciliare ai sensi dell'articolo 4;
b) definire le indicazioni per l'utilizzo dei medicinali a base di cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale sulla base delle evidenze scientifiche;
c) monitorare il consumo sul territorio regionale dei farmaci cannabinoidi importati o acquistati ai sensi del decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 (Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972) ed erogati sia a carico del Servizio sanitario regionale sia a carico dei pazienti;
d) promuovere la massima riduzione dei tempi di attesa;
e) prevedere forme collaborative tra le farmacie per garantire la qualità dei preparati e la continuità della terapia ai pazienti, anche al fine di assicurare punti di preparazione di alta competenza.
e bis) individuare un laboratorio adeguato, nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario regionale, per l'esecuzione della titolazione delle preparazioni magistrali di olio di cannabis erogate con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.
(2)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 11/2016
2Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 31, L. R. 13/2021