LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2013, n. 18

Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 01/06/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/11/2013
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
310.05 - Volontariato
340.01 - Sport
340.04 - Associazionismo
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
110.08 - Celebrazioni

Art. 27
1.
Il comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 4/2001 è sostituito dal seguente:
<<67. Il Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui al comma 66 è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ed è composto da cinque membri, di cui tre proposti dall'Assessore regionale competente in materia di tutela della lingua friulana, fra cui il presidente, uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, scelto al proprio interno dai rappresentanti degli enti locali ricompresi nell'area di tutela della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e uno designato dall'Università degli Studi di Udine. Ogni altro aspetto inerente all'ordinamento dell'organismo medesimo è disciplinato dal relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione. Lo statuto è definito in conformità alla normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti regionali e recepisce espressamente gli obiettivi indicati al comma 66.>>.

2. Lo statuto dell'organismo di cui all' articolo 6, comma 66, della legge regionale 4/2001 si adegua alle disposizioni di cui al comma 1 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.