LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 novembre 2013, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

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Data di entrata in vigore:
  28/11/2013
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 7
1.
Dopo il comma 7 dell'articolo 47 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), è inserito il seguente:
<<7 bis. Nello stabilire le modalità di rientro nei limiti di budget per le spese di personale dei gruppi consiliari di cui al comma 7, l'Ufficio di Presidenza può, altresì, prevedere la compensazione, sino al 31 dicembre 2013, tra quote spettanti ai gruppi consiliari ai sensi dell' articolo 4 bis, comma 3, della legge regionale 52/1980 , previo assenso dei Presidenti di gruppo consiliare interessati alla compensazione medesima.>>.