LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 novembre 2013, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  28/11/2013
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 5
  (Modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna)
1. All' articolo 3 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture messi a disposizione dal Consiglio stesso >> sono soppresse;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. La Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistita dalla struttura di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).>>;

c)
al comma 2 le parole << Alla stipula delle relative convenzioni provvedono gli Uffici della Segreteria generale del Consiglio regionale. >> sono soppresse.