LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 14

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica.

TESTO VIGENTE dal 17/10/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/10/2013
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale

Art. 4
  (Inserimento dell'articolo 59 bis nella legge regionale 5/2007 )
1.
Dopo l' articolo 59 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 59 bis
 (Delega di funzioni relative all'autorizzazione paesaggistica nelle aree destinate a parco naturale regionale)
1. Nelle aree destinate a parco naturale regionale dotato di piano di conservazione e sviluppo (PCS) con valore di piano paesaggistico ai sensi dell' articolo 14, comma 3, della legge regionale 42/1996 , la Regione può delegare agli enti parco l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, ai sensi dell' articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 .
2. La delega di funzioni è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione di cui all' articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 .>>.