LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004, in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea, alla legge regionale 20/2007, in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 14/2007, in materia di conservazione della fauna selvatica e alla legge regionale 21/2005, in materia di medicina del lavoro (Legge europea 2012).

TESTO VIGENTE dal 01/06/2016

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Data di entrata in vigore:
  17/10/2013
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
210.01 - Agricoltura
450.03 - Fauna

CAPO II
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10/2004 IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA
Art. 2
  (Sostituzione del titolo della legge regionale 10/2004 )
1.
Il titolo della legge regionale 10/2004 è sostituito dal seguente: << Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea >>.

Art. 3
1. All' articolo 1 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << atti comunitari >> sono sostituite dalle seguenti: << atti dell'Unione europea >>;

b)
al comma 2 le parole << direttive comunitarie >> sono sostituite dalle seguenti: << direttive europee >>.

Art. 4
1. All' articolo 2 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea >>;

b)
al comma 1 le parole << atti comunitari >> sono sostituite dalle seguenti: << atti dell'Unione europea >>;

c)
alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole << , in conformità alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) >>.

Art. 5
1. All' articolo 3 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Legge europea regionale >>;

b)
al comma 1 le parole << direttive comunitarie >> sono sostituite dalle seguenti: << direttive europee >>;

c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo è completato dall'indicazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.>>;

d)
alla lettera a) del comma 3 le parole << diritto comunitario >> sono sostituite dalle seguenti: << diritto dell'Unione europea >>;

e)
al comma 4 le parole << legge comunitaria regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << legge europea regionale >>.

Art. 6
1. All' articolo 4 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Contenuti della legge europea regionale >>;

b)
al comma 1 le parole << ordinamento comunitario >> e << legge comunitaria regionale >> sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: << ordinamento dell'Unione europea >> e << legge europea regionale >>;

c)
alla lettera b) del comma 1 le parole << atti comunitari >> sono sostituite dalle seguenti: << atti dell'Unione europea >>;

d)
al comma 2 le parole << legge comunitaria regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << legge europea regionale >>.

Art. 7
1. All' articolo 5 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << legge comunitaria regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << legge europea regionale >>;

b)
al comma 3 le parole << legge comunitaria regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << legge europea regionale >>;

c)
al comma 4 le parole << legge comunitaria regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << legge europea regionale >>.

Art. 8
1.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10/2004 le parole << norme comunitarie >> sono sostituite dalle seguenti: << norme dell'Unione europea >>.

Art. 9
1. All' articolo 8 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << atti normativi comunitari >>, << delle Comunità europee >>, << ordinamento comunitario >> e << legge comunitaria regionale >> sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: << atti normativi europei >>, << dell'Unione europea >>, << ordinamento dell'Unione europea >> e << legge europea regionale >>;

b)
al comma 1 bis le parole << normativa comunitaria >> e << norme comunitarie >> sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: << normativa dell'Unione europea >> e << norme dell'Unione europea >>.

Art. 10
1. All' articolo 8 bis della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << direttive comunitarie >> sono sostituite dalle seguenti: << direttive europee >>;

b)
al comma 2 le parole << direttive comunitarie >> sono sostituite dalle seguenti: << direttive europee >>;

c)
al comma 3 le parole << disegno di legge comunitaria >> e << regolazione comunitaria >> sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: << disegno di legge europea regionale >> e << regolazione europea >>.

Art. 11
1. All' articolo 9 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata (PEC) alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.>>;

b)
al comma 2 dopo le parole << Corte di giustizia >> sono inserite le seguenti: << dell'Unione europea >>.