LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004, in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea, alla legge regionale 20/2007, in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 14/2007, in materia di conservazione della fauna selvatica e alla legge regionale 21/2005, in materia di medicina del lavoro (Legge europea 2012).

TESTO VIGENTE dal 01/06/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/10/2013
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
210.01 - Agricoltura
450.03 - Fauna

CAPO III
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20/2007 IN MATERIA DI DISCIPLINA SANZIONATORIA IN VITICOLTURA
Art. 12
1. All' articolo 11 della legge regionale 20/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro per ettaro.>>;

b)
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
<<6 bis. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 6.
6 ter. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 6 bis si applicano ogni dodici mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione, ai sensi dell' articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
6 quater. I produttori comunicano alla Regione, ai sensi dell' articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 , l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione entro il 31 maggio di ciascuna campagna.
6 quinquies. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera agli obblighi previsti dall' articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.
6 sexies. La sanzione di cui al comma 6 quinquies si applica:
a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 quater;
b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, l'1 settembre dell'anno civile considerato.>>.

2.
Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 11 della legge regionale 20/2007 , come modificato dal comma 1, continuano a essere accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 con riferimento al capitolo 841 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: << Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative e accessorie attinenti al settore vitivinicolo in attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea >>.