LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/10/2013
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
110.08 - Celebrazioni

Art. 6
 (Esperto specializzato sui siti della Grande guerra)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce le attività di accompagnamento cui ai commi 2 e 4, svolte da esperti specializzati sui siti della Grande guerra, in attuazione del principio di valorizzazione storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, di cui alla legge 78/2001 .
2. L'attività di accompagnamento da parte degli esperti è rivolta a persone singole o gruppi nei percorsi di visita qualificati sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale, nel territorio a cavallo tra Italia, Austria e Slovenia o comunque presenti nel territorio della regione.
3. Gli esperti possono operare autonomamente soltanto sui siti della Grande guerra, individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale; nel rimanente territorio regionale possono svolgere la propria attività solo in affiancamento alle guide turistiche.
4. Le attività didattiche e di divulgazione del patrimonio storico culturale relativo ai siti della Prima guerra mondiale svolte nei confronti di studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni culturali, associazioni combattentistiche, o in occasione di celebrazioni o manifestazioni culturali, possono essere effettuate da esperti specializzati sui siti della Grande guerra al fine di garantire le migliori condizioni di fruizione del patrimonio culturale e dei siti finanziati ai sensi della presente legge.
5.  
( ABROGATO )
(1)
6. Con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le modalità per svolgere le attività previste dal presente articolo.
7. Le attività previste dal presente articolo possono essere anche esercitate da coloro che hanno presentato la domanda ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2012, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 "Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale").
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 6, comma 129, lettera c), numero 1), L. R. 23/2013
2Comma 6 sostituito da art. 6, comma 129, lettera c), numero 2), L. R. 23/2013
3Comma 3 sostituito da art. 6, comma 59, L. R. 15/2014