LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2013
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.05 - Personale regionale

CAPO VIII
 ABOLIZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Art. 37
1. All' articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 2, 4 e 5 sono abrogati;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per i consiglieri regionali e gli assessori regionali in carica o cessati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'istituto del vitalizio come disciplinato dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, mantenendo gli stessi diritti acquisiti in virtù dei contributi versati nella X legislatura e in quelle precedenti.>>;

c)
al comma 6 dopo le parole << per i soli contributi versati successivamente al primo quinquennio >> sono aggiunte le seguenti: << , decorsi trenta giorni dall'accertamento, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi del comma 6 bis, e sino al saldo >>;

d)
dopo il comma 6 ter è inserito il seguente:
<<6 quater. L'accertamento da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi dei commi 6 bis e 6 ter è adottato entro centottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa domanda.>>.

Art. 38
1.
I commi 7, 8 e da 10 a 39 dell' articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono abrogati.

2. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che nel corso della XI legislatura abbiano versato i contributi obbligatori dell'8,80 per cento di cui all' articolo 11, comma 11, della legge regionale 27/2012 , hanno diritto di ottenere la restituzione di quanto versato senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi.