LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2013
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.05 - Personale regionale

CAPO VII
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13/2003
Art. 31
1. All' articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << 50 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 60 per cento >> e le parole << con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale >> sono soppresse;

b)
al comma 2 le parole << 80 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 85 per cento >> e le parole << 60 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 70 per cento >>.

Art. 32
1.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2003 , le parole << con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'articolo >>.

Art. 33
1. All' articolo 5 della legge regionale 13/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 la parola << vitto >> è sostituita dalle seguenti: << esercizio del mandato >>;

b)
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << A tali fini, per il Presidente della Regione e per gli assessori, il riferimento alla circoscrizione di elezione è rapportato alla circoscrizione elettorale di dimensioni territoriali maggiori e si applica in ogni caso la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 21/1981 . >>;

c)
il comma 2, come modificato dall' articolo 21, comma 1, della legge regionale 17/2010 , è abrogato.

Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 3/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, L.R. 13/2003.
Art. 35
  (Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge regionale 13/2003 )
1.
Dopo l' articolo 11 della legge regionale 13/2003 è inserito il seguente:
<<Art. 11 bis
 (Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)
1. Qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.
2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare della quota dell'assegno vitalizio che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.>>.