LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2013
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.05 - Personale regionale

CAPO III
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 52/1980
Art. 4
  (Inserimento dell'articolo 01 nella legge regionale 52/1980 )
1.
Prima dell' articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è aggiunto il seguente:
<<Art. 01
 
1. I gruppi consiliari, ai sensi di quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale, sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale medesimo, ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati unicamente per lo svolgimento di tali attività come organi del Consiglio regionale.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e pertanto tali attività sono svolte in regime privatistico, anche secondo quanto previsto dalla presente legge.>>.

Art. 5
1.
Al terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 52/1980 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , secondo criteri e limiti stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza >>.

Art. 6
1. All' articolo 4 della legge regionale 52/1980 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:
<<2 ter. Ciascun gruppo consiliare può chiedere di commutare non più di una unità di personale di cui al comma 1, lettera b), in due unità di personale con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, fermi restando i limiti di spesa di cui all'articolo 4 bis e le dotazioni di locali e attrezzature assegnate al gruppo.>>;

b)
al comma 3 dopo le parole << per il funzionamento delle segreterie particolari >> sono aggiunte le seguenti: << ; le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari non si applicano al personale assegnato ai gruppi consiliari con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale >>;

c)
dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:
<<3 ter. La sostituzione di cui al comma 3 bis non rileva al fine del computo di cui all'articolo 4 bis.>>.

Art. 7
  (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 52/1980 )
1.
Dopo l' articolo 4 della legge regionale 52/1980 è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis
 
1. L'ammontare complessivo annuale delle risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale assegnato ai gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 4 non può eccedere il costo di una unità appartenente alla categoria D, posizione economica 6, comprensivo degli oneri a carico della Regione, moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali.
2. L'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è fissato annualmente dall'Amministrazione regionale.
3. Nel limite delle risorse di cui al comma 2 è fissato un budget massimo di spesa per ciascun gruppo consiliare, calcolato annualmente dall'Amministrazione regionale e costituito da una quota fissa equivalente al costo di tre unità di categoria D, posizione economica 6, comprensivo degli oneri a carico della Regione, nonché da una quota variabile ragguagliata alla consistenza numerica del gruppo. Qualora al gruppo misto appartengano due consiglieri la quota fissa spettante è equivalente al costo di due unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione; qualora al gruppo misto appartenga un solo consigliere, la quota fissa spettante è equivalente al costo di una unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione.
4. Ogni variazione nella composizione dei gruppi consiliari determina il conseguente adeguamento del budget di spesa di cui al comma 3, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.
5. L'ammontare delle risorse di cui ai commi 2 e 3, nell'anno di cambio di legislatura, è rapportato alla durata di ciascuna legislatura.
6. Qualora richiesto, il Presidente di un gruppo che non si avvale interamente del personale previsto dall'articolo 4 può provvedere alla gestione diretta di una quota del budget di cui al comma 3 fino a un valore corrispondente a una unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione, da destinare esclusivamente a spese per il personale; in tal caso è ridotto di pari importo il budget di cui al comma 3 per le assunzioni di personale a carico dell'Amministrazione regionale. Tale quota è erogata in rate mensili. Tra le spese di personale sono comprese le spese di amministrazione e gestione del medesimo personale.
7. Eventuali residui della quota di cui al comma 6, non utilizzati dal Presidente del gruppo entro la conclusione dell'esercizio finanziario, sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo; i residui di fine legislatura devono essere restituiti in conto entrata del bilancio del Consiglio regionale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza.>>.

Art. 8
1. All' articolo 5 della legge regionale 52/1980 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea del primo comma le parole << al precedente articolo >> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 4 >>;

b)
dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Il personale previsto dall'articolo 4 bis, comma 6, è individuato direttamente dal Presidente del gruppo, che stipula i relativi contratti di lavoro. I rapporti di cui al personale previsto dall'articolo 4 bis, comma 6, sono disciplinati esclusivamente da contratti di diritto privato.
1 ter. L'assegnazione, il comando, l'assunzione del personale con le diverse modalità di cui al primo comma sono effettuati previa verifica, a cura dell'Amministrazione regionale, della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 4 bis.
1 quater. La spesa del personale dei gruppi consiliari è costantemente monitorata dall'Amministrazione regionale ai fini del controllo del rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 bis.
1 quinquies. Qualora il monitoraggio faccia prevedere un superamento del limite di cui all'articolo 4 bis, comma 3, i Presidenti dei gruppi consiliari sono tenuti ad adottare ogni intervento finalizzato al rispetto del limite predetto, ivi compreso il ricorso alla facoltà di cui all'articolo 7 bis, comma 2, e a richiedere all'Amministrazione regionale i conseguenti correttivi.
1 sexies. Qualora il monitoraggio faccia prevedere un superamento del limite di cui all'articolo 4 bis, commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, è autorizzata ad adottare ogni provvedimento necessario per evitare tale superamento, ivi compresa la risoluzione dei contratti di cui al primo comma, numero 2 bis).>>.

Art. 9
1.
L' articolo 7 bis della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:
<<Art. 7 bis
 
1. La proposta nominativa dei Presidenti dei gruppi di incarico con contratto a tempo determinato del personale di cui al numero 2 bis) del primo comma dell'articolo 5, con indicazione della categoria e della tipologia del rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell'inoltro per l'esecuzione all'Amministrazione regionale.
2. I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del comma 1 hanno durata sino al termine della legislatura, salvo verifica della disponibilità finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 4 bis. Il rapporto di lavoro può essere risolto prima della scadenza prevista, su richiesta del Presidente del gruppo. Il rapporto di lavoro cessa comunque in caso di scioglimento del gruppo al quale il personale è assegnato.>>.

Art. 11
1.
L' articolo 8 bis della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8 bis
 
1. I beni strumentali acquisiti dai gruppi consiliari con i fondi di cui all'articolo 12 sono soggetti a inventario.
2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza si provvede alla disciplina dell'assegnazione dei beni ai gruppi consiliari secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4; nell'assegnazione dei beni di cui all'articolo 2, comma 4, ai gruppi consiliari costituiti a inizio legislatura può tenersi conto dell'eventuale continuità politico organizzativa tra il gruppo cessato, da cui i beni medesimi provengono, e uno o più gruppi costituiti.>>.

Art. 12
1.
L' articolo 12 della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 
1. Ai gruppi consiliari vengono corrisposti contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, erogati in quote mensili, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale.
2. L'importo complessivo annuale delle competenze da corrispondere ai gruppi consiliari è stabilito in 5.000 euro moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali, maggiorato della somma di 0,05 euro per abitante residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, sulla base dei dati ISTAT risultanti dall'ultimo censimento.
3. L'importo complessivo di cui al comma 2 è suddiviso dall'Ufficio di Presidenza:
a) per il 20 per cento tra i gruppi consiliari cui hanno reso all'inizio della legislatura dichiarazione di prima appartenenza consiglieri del genere sottorappresentato, in ragione del numero di tali dichiarazioni;
b) per l'80 per cento tra tutti i gruppi consiliari, in ragione del numero dei componenti di ogni gruppo.
4. I contributi non possono essere utilizzati:
a) per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento di organi centrali o periferici di partiti o di movimenti politici, ivi comprese le loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;
b) per l'affidamento di incarichi di collaborazione a titolo oneroso o per l'erogazione di contributi, in qualsiasi forma, a membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali di altre regioni, e ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e fino alla proclamazione degli eletti;
c) per attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio;
d) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;
e) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;
f) per spese relative all'acquisto di automezzi.
5. Eventuali saldi attivi della gestione annuale sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo. I saldi attivi risultanti al termine della legislatura, ovvero alla data dello scioglimento del gruppo, sono versati al bilancio del Consiglio regionale.
6. Con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.>>.

Art. 13
1.
Al secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 52/1980 , le parole << , a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, >> sono soppresse.

Art. 14
1.
L' articolo 14 della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:
<<Art. 14
 
1. Ogni gruppo consiliare, nell'ambito della propria autonomia, può adottare un regolamento interno per il proprio funzionamento.>>.

Art. 15
1.
L' articolo 15 della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:
<<Art. 15
 
1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, redatto secondo il modello e le indicazioni approvate con regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza; il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse finanziarie trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, i relativi impieghi, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
2. Il rendiconto, sottoscritto dal Presidente del gruppo, che ne attesta altresì la veridicità e la correttezza, è presentato al Presidente del Consiglio regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce. Al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso.
3. Il Presidente del Consiglio trasmette il rendiconto di ciascun gruppo al Presidente della Regione ai fini del successivo inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il controllo previsto dalla normativa statale.
4. Con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinati i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, secondo quanto previsto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 .>>.

Art. 16
1.
L' articolo 15 bis della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:
<<Art. 15 bis
 (Pubblicità delle spese dei gruppi consiliari)
1. I rendiconti dei gruppi consiliari sono allegati al conto consuntivo del Consiglio regionale e, ai fini della trasparenza delle spese sostenute, sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale, unitamente agli atti adottati della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in sede di controllo sui rendiconti medesimi.
2. La Regione istituisce un sistema informativo al quale confluiscono tutti i dati relativi ai finanziamenti erogati a qualsiasi titolo ai gruppi consiliari.
3. I dati di cui al comma 2 sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all' articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).>>.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 15 bis della legge regionale 52/1980 , come sostituito dal comma 1, si provvede nell'ambito del programma triennale di cui all' articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), con riferimento alle risorse previste all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2015.
3.
In relazione al disposto di cui al comma 2, alle unità di bilancio 11.3.1.1189 e 11.3.2.1189 nella denominazione dei capitoli 156 e 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2015 dopo le parole << Amministrazione regionale >> sono inserite, rispettivamente, le parole << e del Consiglio regionale >> e le parole << e il Consiglio regionale >>.