LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2013
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.05 - Personale regionale

Art. 48
 (Norme transitorie in materia di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali)
1. Le modifiche apportate dal capo V alla legge regionale 41/1983 trovano applicazione a partire dalle dichiarazioni relative all'inizio della XI legislatura: a tal fine le dichiarazioni già presentate a norma della legge regionale 41/1983 , nel testo anteriormente vigente, sono integrate, qualora necessario, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale provvedono ad adeguare il modulo previsto dall' articolo 2, secondo comma, della legge regionale 41/1983 . Le sanzioni previste dall' articolo 3 della predetta legge regionale 41/1983 , come modificato dalla presente legge, trovano applicazione a partire dalla prima dichiarazione annuale, da presentare ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge medesima, successiva all'entrata in vigore della presente legge.