LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2013
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.05 - Personale regionale

Art. 22
1.
Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 41/1983 è sostituito dal seguente: <<
Le dichiarazioni ricevute sono depositate e conservate presso l'Ufficio di Presidenza predetto, il quale provvede, altresì, alla pubblicazione delle medesime nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale del Consiglio regionale. Con le stesse modalità sono pubblicate per ciascun soggetto le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi dell'articolo 1.
>>.