LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 aprile 2012, n. 7

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/2012
Materia:
220.03 - Artigianato
320.03 - Medicina preventiva

Art. 14
 (Vigilanza e controllo)
1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività previsti dalla presente legge e dai regolamenti di cui agli articoli 10 e 13, fatta salva la competenza delle Aziende per i servizi sanitari in ordine ai requisiti igienico-sanitari.
2. Nel caso di carenze igienico-sanitarie, l'Azienda per i servizi sanitari indica gli adeguamenti necessari, da adempiere entro un congruo termine.
3. Qualora siano riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, l'Azienda per i servizi sanitari propone al Comune di disporre la sospensione dell'attività. In tal caso il Comune fissa un termine per la regolarizzazione e in difetto di ottemperanza dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.