LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 aprile 2012, n. 7

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/2012
Materia:
220.03 - Artigianato
320.03 - Medicina preventiva

Art. 3
 (Esercizio dell'attività)
1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (Scia), attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dai regolamenti di cui agli articoli 10 e 13.
2. La Scia è presentata al registro delle imprese, che la trasmette allo sportello unico per le attività produttive di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e all'Azienda per i servizi sanitari.