LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 2012, n. 3

Norme urgenti in materia di autonomie locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2015

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/03/2012
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.04 - Altri Enti locali
110.05 - Elezioni
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5
 (Altre norme di interesse degli enti locali)
1.
Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 22/2010 , dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: << L'importo risultante è comunque arrotondato per eccesso all'unità di euro superiore. Tale disposizione ha effetto dalla data di approvazione della delibera giuntale che ha recepito le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. >>.

2.
Al comma 74 dell'articolo 11 della legge regionale 18/2011 le parole << entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle parole << entro il 30 settembre 2012 >>.

3. All' articolo 13 della legge regionale 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera e) del comma 72, le parole << comma 2 >> sono sostituite dalle parole << comma 4 >>;

b)
dopo il comma 81 è inserito il seguente:
<<81 bis. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81, corredata di una breve relazione illustrativa del progetto da realizzare, è presentata alla Direzione competente in materia di autonomie locali, entro il 31 marzo 2012. Il contributo è concesso ed erogato entro il 30 settembre 2012 ed è rendicontato dal Comune beneficiario entro il 30 settembre 2014, ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .>>.

4. All' articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2008), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera d) del comma 16 sono aggiunte le seguenti:
<<d bis) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco;
d ter) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile.>>;

b)
al comma 25, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: << La percentuale di cui al primo periodo è elevata al 35 per cento per i Comuni individuati quali enti gestori del servizio sociale dei Comuni, di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). >>.

5.
Al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012), le parole << 31 marzo 2012 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 2012 >>.

6.  
( ABROGATO )
(3)
7.  
( ABROGATO )
(4)
8.  
( ABROGATO )
(5)
9. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 35, commi da 8 a 10, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), continua a trovare applicazione per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia la disposizione di cui all' articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8 (Disposizioni sul sistema della Tesoreria Unica nel territorio regionale), come modificato dall' articolo 38, comma 1, della legge regionale 1/2000 , come interpretata autenticamente dall' articolo 1, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000).
10. I termini di conclusione e di rendicontazione dell'intervento avente a oggetto alcuni edifici da adibire a "centri diurni per anziani e abitare possibile" e inerente, in particolare, all'acquisto e alla ristrutturazione di un immobile in Sedegliano da adibire a centro diurno per anziani, nonché alla ristrutturazione e all'adeguamento dell'edificio scolastico di Villacaccia in Lestizza per la costruzione di un centro diurno polivalente, previsti nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 4 agosto 2008, tra la Regione e l'Associazione intercomunale "Medio Friuli", con Codroipo quale Comune capofila, a valere sulle risorse ASTER 2007, sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2012 e al 31 marzo 2013.
11.  
( ABROGATO )
(2)
12.
I commi 41 e 42 dell' articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), sono abrogati.

13. Lo statuto del Consorzio Comunità Collinare del Friuli può prevedere che il presidente sia scelto tra i sindaci dei Comuni facenti parte del Consorzio stesso e che l'organo esecutivo sia formato da componenti delle giunte o dei consigli dei Comuni associati.
14. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata regolarmente assegnato è equiparato alle unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale. Restano salve eventuali disposizioni più favorevoli.
Note:
1Parole sostituite al comma 10 da art. 10, comma 38, L. R. 14/2012
2Comma 11 abrogato da art. 110, comma 1, lettera p), L. R. 19/2013
3Comma 6 abrogato da art. 10, comma 47, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 27, L.R. 1/2006.
4Comma 7 abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.
5Comma 8 abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.