LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 2012, n. 3

Norme urgenti in materia di autonomie locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2015

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/03/2012
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.04 - Altri Enti locali
110.05 - Elezioni
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2
 (Trasferimenti a favore dei Comuni)
1. L'assegnazione di 65.661.014,27 euro prevista dall' articolo 13, comma 7, lettera a), numero 3), della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), spettante ai Comuni a titolo di quota parte del trasferimento ordinario per l'anno 2012, è ripartita in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), e comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011); l'erogazione è disposta in unica soluzione entro il 15 novembre 2012 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
2. L'importo di 40 milioni di euro portato in riduzione dell'importo spettante a favore del sistema delle autonomie locali per l'anno 2012 dall' articolo 13, comma 4, della legge regionale 18/2011 è assegnato a favore dei Comuni a titolo di quota parte del trasferimento ordinario per l'anno 2012; l'assegnazione è ripartita in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), e comma 9, della legge regionale 22/2010 ; l'erogazione è disposta in unica soluzione entro il 30 giugno 2012 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2011. L'erogazione è altresì sospesa fino al 15 novembre 2012 in caso di mancata comunicazione nei termini dei dati previsti dall' articolo 18, comma 36, della legge regionale 18/2011 .
3. Per le finalità previste dal comma 2, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
4. All'onere di 40 milioni di euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare nel 2012 a favore dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti un fondo straordinario di 5.949.208 euro da ripartire d'ufficio e in unica soluzione, entro il 15 novembre 2012, in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), e comma 9, della legge regionale 22/2010 .
6. Per le finalità previste dal comma 5, è autorizzata la spesa di 5.949.208 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
7. All'onere di 5.949.208 euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700, partita 100 "Accantonamenti a fondo globale per interventi di riequilibrio a favore della comunità regionale" - di cui alla Tabella Q, riferita all' articolo 1, comma 15, della legge regionale 18/2011 .
8. La disposizione di cui all' articolo 10, comma 49, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010), è sospesa per l'anno 2012 e le risorse statali a essa connesse sono assegnate con le modalità di cui al comma 9.
9. Con la legge di assestamento per l'anno 2012 la Regione assicura a favore dei Comuni, per l'anno 2012 e a fini perequativi, il conguaglio del minor gettito connesso all'applicazione in via anticipata dell'imposta municipale propria. Tale conguaglio è determinato, ad aliquota base e con invarianza del gettito, in base alle certificazioni di cui all' articolo 18, comma 36, della legge regionale 18/2011 e nei limiti delle risorse disponibili. La medesima legge di assestamento definisce il criterio di determinazione del minor gettito, anche in relazione alle determinazioni statali in materia di quantificazione di tali entrate e alle risorse di cui al comma 8 trasferite dallo Stato al bilancio regionale.
10. In relazione alle previsioni di cui al comma 9, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, i Comuni possono prevedere in entrata una assegnazione regionale a conguaglio.
11. Per le finalità previste dal comma 9, è autorizzata la spesa di 12.960.792 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1775 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Conguaglio del minor gettito connesso all'applicazione in via anticipata dell'imposta municipale propria".
12. All'onere di 12.960.792 euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 11, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700, partita 100 "Accantonamenti a fondo globale per interventi di riequilibrio a favore della comunità regionale" - di cui alla Tabella Q, riferita all' articolo 1, comma 15, della legge regionale 18/2011 .