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Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 28

Bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013.

TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/01/2013
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2013, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).
Art. 2
1. È approvato in euro 15.533.856.191,05 il totale delle spese effettive ed in euro 20.089.602.624,21 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 2013-2015 annesso alla presente legge (tabella B).
2. È approvato in euro 5.982.187.520,66 il totale delle spese effettive ed in euro 7.516.318.812,84 il totale generale della spesa della Regione per l'anno 2013.
3. Sono approvati in euro 6.286.851.118,67 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2014 ed in euro 6.286.432.692,70 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2015.
4. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese per l'anno 2013, nonché l'impegno delle spese per gli anni 2014 e 2015 ai sensi degli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 , in conformità all'annesso stato di previsione relativo a detti anni (tabella B).
Art. 3
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013, annesso alla presente legge.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 2013.