LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/11/2012
Materia:
310.05 - Volontariato

CAPO VI
 NORME COMUNI
Art. 34
 (Programmazione regionale)
1. La Regione predispone il documento di programmazione triennale in materia di volontariato e di promozione sociale, sulla base delle proposte formulate dai Comitati regionali di cui agli articoli 6, 21 e 35 e dalle Assemblee regionali di cui agli articoli 7 e 22.
2. Il programma è approvato dalla Giunta regionale e può essere aggiornato annualmente.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 18/2013
2Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 18/2013
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera e), L. R. 18/2013
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera e), L. R. 18/2013
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera e), L. R. 18/2013
Art. 38
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche finalizzate alla promozione e al sostegno del volontariato e della promozione sociale.
2. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta, tra i vari aspetti:
a) l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, dando evidenza dello stato di coordinamento tra soggetti istituzionali e i rappresentanti del mondo del volontariato e della promozione sociale, con particolare riferimento alla funzionalità degli organi collegiali previsti dalla legge, evidenziandone eventuali difficoltà di funzionamento;
b) i dati annui relativi all'impiego dei Fondi di cui agli articoli 12 e 24;
c)   ( ABROGATA )
d) l'attività di formazione e aggiornamento realizzata ai sensi dell'articolo 28.
(1)
3. I Comitati regionali di cui agli articoli 6 e 21 possono proporre al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale lo svolgimento di missioni valutative aventi a oggetto interventi specifici realizzati in attuazione della presente legge.
4. La proposta di cui al comma 3 motiva le ragioni dell'approfondimento richiesto. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione la esamina entro due mesi dalla data di presentazione.
5. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti internet della Regione.
6. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l'approvazione degli indirizzi generali delle politiche regionali di settore.
Note:
1Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 25, comma 1, lettera f), L. R. 18/2013
Art. 39
 (Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati)
1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono utilizzare strutture e attrezzature e usufruire di servizi da parte della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti e degli enti locali, nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera g), L. R. 18/2013
Art. 40
 (Utilizzo della posta elettronica certificata)
1. Le organizzazioni e associazioni iscritte nei registri previsti dalla presente legge per accedere ai contributi, convenzioni, agevolazioni e iniziative previste dalla presente legge, dichiarano nella domanda d'iscrizione al rispettivo registro, o sua integrazione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Note:
1La disposizione di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2015 come stabilito dall'art. 42, c. 7 della presente legge.