LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/11/2012
Materia:
310.05 - Volontariato

CAPO III
 LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 19
 (Valore della promozione sociale)
1. La Regione riconosce il valore dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di impegno sociale, partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile sulla base dei principi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), ne sostiene l'attività e ne promuove lo sviluppo in tutte le sue forme.
2. La Regione promuove lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale al fine di:
a) sostenere le attività di carattere culturale, educativo, di ricerca e formazione;
b) favorire la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali e naturali del territorio;
c) sviluppare il turismo sociale, le tradizioni e culture popolari e la pratica sportiva;
d) promuovere la qualità della vita e il benessere sociale;
e) garantire la tutela dei diritti dei consumatori;
f) favorire le iniziative di carattere innovativo;
g) sostenere le attività di carattere sociale e di tutela dei diritti civili secondo i principi di non discriminazione e pari opportunità;
h) favorire iniziative di coinvolgimento di cittadini anziani per la promozione di interventi a favore dell'invecchiamento attivo.
Art. 20
 (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)
1. È istituito il Registro delle associazioni di promozione sociale, tenuto presso la struttura competente in materia di promozione sociale.
2. Possono iscriversi nel Registro le associazioni di promozione sociale e i loro coordinamenti aventi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000 , con sede legale o operativa in regione.
2 bis. Le associazioni nazionali di promozione sociale iscritte nel Registro di cui all' articolo 7 della legge 383/2000 possono presentare domanda di iscrizione al Registro regionale per le proprie articolazioni regionali o provinciali che operano nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, per le quali si considerano accertati i medesimi requisiti valutati ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale.
3. Le associazioni di promozione sociale possono presentare domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di promozione sociale, secondo le modalità specificate nel regolamento di cui all'articolo 26.
4. L'iscrizione nel Registro è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
5. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali e stipulare le convenzioni previsti dalla presente legge.
6. I Comuni e le Province possono stabilire di prescindere dal requisito dell'iscrizione al Registro per la concessione di contributi alle associazioni di promozione sociale e loro coordinamenti.
6 bis. Nelle more dell'attuazione dell' articolo 11 del decreto legislativo 117/2017 , l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'associazione di promozione sociale nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
(5)
Note:
1Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 33/2015
2Comma 2 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 12/2017
3Comma 6 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Comma 8 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 21
 (Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale)
1. Il Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale rappresenta le associazioni di promozione sociale nei rapporti con le istituzioni.
2. Il Comitato esercita funzioni consultive con riguardo alla programmazione regionale nel settore della promozione sociale, agli interventi in favore delle associazioni di promozione sociale e su ogni altra questione di loro interesse.
3. Il Comitato propone iniziative su questioni di interesse per le associazioni di promozione sociale.
4. Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
5. Il Comitato è composto:
a) dal Presidente della Regione, o suo delegato;
b) da quattro esperti, uno per provincia, eletti dalle associazioni iscritte nel Registro e aventi sede legale o operativa nella rispettiva provincia;
c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di promozione sociale, o suo delegato;
d) da due rappresentanti delle autonomie locali designati dal Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell' articolo 10, comma 6, della legge regionale 12/2015 .
(1)
6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente.
7. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di promozione sociale e dura in carica per tre anni.
8. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti, esperti e funzionari regionali.
9. Ai componenti del Comitato è corrisposto il rimborso delle spese di trasferta riconosciute nella misura prevista per i dipendenti regionali.
10. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di promozione sociale.
11. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale indicato dalla struttura regionale competente in materia di promozione sociale.
12. Il Comitato disciplina con regolamento le proprie modalità di convocazione e di funzionamento.
Note:
1Parole sostituite alla lettera d) del comma 5 da art. 7, comma 91, lettera b), L. R. 31/2017
Art. 22
 (Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale)
1. L'assessore regionale competente in materia di promozione sociale convoca e presiede, di norma con cadenza annuale, anche su richiesta del Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale, l'Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale quale momento di proposta, confronto e verifica, per esaminare gli indirizzi generali delle politiche regionali riguardanti le associazioni di promozione sociale e le questioni di particolare interesse per le medesime associazioni
2. Partecipano all'Assemblea, con voto deliberativo, le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le associazione di promozione sociale non iscritte nel Registro.
3. Possono essere altresì convocate assemblee a livello provinciale aventi le medesime finalità.
4. L'Assemblea approva nella prima seduta il regolamento per il proprio funzionamento.
5. L'Assemblea elegge, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento, gli esperti di cui all'articolo 21, comma 4, lettera b). Ciascuna associazione di promozione sociale esprime un voto
6. Al termine dei lavori dell'Assemblea il verbale della riunione è trasmesso al Comitato regionale dell'associazionismo e reso pubblico.
Art. 23
 (Contributi e servizi alle associazioni di promozione sociale)
1. La Regione sostiene le associazioni iscritte nel Registro mediante contributi per l'attuazione di progetti di utilità sociale.
2. La Regione fornisce altresì servizi informativi e di assistenza tecnica alle associazioni anche avvalendosi dei Centri di servizio per il volontariato di cui all' articolo 15 della legge 266/1991 .
Art. 24

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 401, lettera b), L. R. 27/2012
2Articolo abrogato da art. 6, comma 35, lettera b), L. R. 14/2016
Art. 25
 (Convenzioni)
1. In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali.
2. Le convenzioni contengono elementi diretti a garantire lo svolgimento stabile e continuativo dell'attività oggetto della convenzione, forme di verifica e di controllo della qualità delle prestazioni, le modalità di erogazione e rendicontazione, le tipologie delle spese ammissibili e le coperture assicurative di cui all' articolo 30 della legge 383/2000 .
3. Per la stipula delle convenzioni si applica l'articolo 14, commi 2 e 5.
Art. 26
 (Disposizioni di attuazione del Capo III)
1. Con regolamento regionale da assumersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, nonché del Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale:
a) sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande d'iscrizione al Registro di cui all'articolo 20 e quelle relative alla sua tenuta;
b) sono fissati i criteri e le modalità applicative e attuative di quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 1.