LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/11/2012
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 25
 (Convenzioni)
1. In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali.
2. Le convenzioni contengono elementi diretti a garantire lo svolgimento stabile e continuativo dell'attività oggetto della convenzione, forme di verifica e di controllo della qualità delle prestazioni, le modalità di erogazione e rendicontazione, le tipologie delle spese ammissibili e le coperture assicurative di cui all' articolo 30 della legge 383/2000 .
3. Per la stipula delle convenzioni si applica l'articolo 14, commi 2 e 5.