LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/11/2012
Materia:
310.05 - Volontariato

CAPO VII
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 41
 (Cumulo dei contributi e rendicontazione)
1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
2.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 8, comma 41, L. R. 15/2022
Art. 41 bis
 (Modifiche ai regolamenti)
1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento nonché la disciplina relativa al finanziamento dei contributi regionali, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente e dei Comitati di cui agli articoli 6 e 21.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 35, lettera c), L. R. 14/2016
Art. 42
 (Norme transitorie)
1. Il Comitato regionale del volontariato costituito ai sensi della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni e le organizzazioni di volontariato), resta in carica fino alla scadenza naturale.
1 bis. Nelle more della costituzione degli organismi di cui agli articoli 6 e 21 della presente legge, si prescinde dall'acquisizione del relativo parere, ove previsto.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b) e 26, comma 1, lettera b), continuano ad applicarsi l' articolo 8 della legge regionale 12/1995 e l' articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), nonché i relativi regolamenti di attuazione emanati rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 237 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 ), e con il decreto del Presidente della Regione 25 settembre 2008, n. 255 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell' articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 ).
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b) e 26, comma 1, lettera b), i regolamenti di attuazione delle leggi regionali 12/1995 e 30/2007, indicati al comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a), e 26, comma 1, lettera a), continuano a trovare applicazione l' articolo 6 della legge regionale 12/1995 e l'articolo 13, commi da 18 a 22 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), nonché i relativi regolamenti di attuazione, emanati rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 33 (Regolamento per la tenuta e la revisione del Registro generale delle organizzazioni di volontariato) e con il decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2003, n. 381 (Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale).
5. La domanda per l'iscrizione nei nuovi registri di cui agli articoli 5 e 20 della presente legge da parte dei soggetti iscritti nei registri istituiti dall' articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall' articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002 va presentata entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a) , e 26, comma 1, lettera a). All'atto dell'iscrizione nei nuovi registri è disposta la cancellazione dai registri istituiti dall' articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall' articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002.
6. I soggetti iscritti nei registri istituiti dall' articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall' articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002 , che non hanno presentato domanda di iscrizione nei termini di cui al comma 5, decadono automaticamente dall'iscrizione in tali registri e possono comunque presentare domanda di iscrizione nei nuovi registri di cui agli articoli 5 e 20 della presente legge, con conclusione del relativo procedimento nel termine di centoventi giorni.
7. La disposizione di cui all'articolo 40 trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera h), L. R. 18/2013
2Comma 5 sostituito da art. 1, comma 40, L. R. 7/2015
3Comma 6 sostituito da art. 1, comma 40, L. R. 7/2015
4Derogata la disciplina del comma 6 da art. 5, comma 21, L. R. 33/2015
Art. 43
  (Modifica alla legge regionale 12/1995 )
1.
Il titolo della legge regionale 12/1995 è modificato con il seguente: << Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario >>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 12/1995 le parole << dall'articolo 10 >> sono sostituite dalle seguenti: << dall' articolo 14 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo), >>.

Art. 44
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli da 1 a 15 e da 17 a 19 della legge regionale 12/1995 ;
b) il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificative ed integrazioni di norme legislative diverse);
c) il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
d) il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);
e) i commi 39 e 40 dell' articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
f) i commi 18, 19, 20, 21 e 22 dell' articolo 13 della legge regionale 13/2002 ;
g) i commi 73 e 74 dell' articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
h) i commi 35 e 36 dell' articolo 4 della legge regionale 30/2007 ;
i) commi 61 e 63 dell'articolo 7 ed i commi 21 e 22 dell' articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
k) i commi 5, 6 e 7 e il comma 19 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
Note:
1Le lettere j) e l) sostituite, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 28 novembre 2012, n. 48.
2Le lettere j) e l) sono dichiarate soppresse a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nel BUR 19 dicembre 2012, n. 51.
Art. 45
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui agli articoli 6, comma 10, 21, comma 9, e 35, comma 6 è destinata la spesa complessiva di 10.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere sulle risorse resesi disponibili in relazione all'abrogazione dell' articolo 3, della legge regionale 12/1995 , prevista all'articolo 44, comma 1, lettera a), a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.
2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4042 di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Fondo regionale per il volontariato".
3. Per le finalità previste dall'articolo 24, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4043 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Fondo regionale per la promozione sociale".
4. Per le finalità previste dall'articolo 29, comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4046 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli armi 2012-2014, con la denominazione "Spese derivanti dalle Convenzioni stipulate con i Centri di servizio per il volontariato".
5. Per le finalità previste dall'articolo 36, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4045 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Spese per il monitoraggio regionale sul fenomeno associativo".
6. All'onere complessivo di 2.720.000 euro suddiviso in ragione di 1.360.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 2, 3, 5 e 6 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:
Unità di bilancioCapitoloanno 2013anno 2014
5.5.1.50604994250.000,00250.000,00
5.5.1.50604999500.000,00500.000,00
8.2.1.11404533610.000,00610.000,00


7. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9696 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Fondo regionale di anticipazione di cassa sui finanziamenti assegnati da enti pubblici, dalla Unione europea e dallo Stato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per attività progettuali, operazioni di investimento e acquisto di attrezzature - partita di giro".
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si fa fronte con le entrate di pari importo accertate e riscosse, a decorrere dall'anno 2013, sull'unità di bilancio 6.3.261 e sul capitolo 9696 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Restituzioni dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale delle anticipazioni di cassa concesse dal Fondo regionale per il volontariato e la promozione sociale - partita di giro".
Art. 46
 (Norma finanziaria urgente)
1. Per le finalità di cui all' articolo 42, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 , (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali) è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.2.1.1180 e del capitolo 1788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
2. All'onere di 30.000 euro derivante dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.