LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/11/2012
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 3
 (Valore del volontariato)
1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all' articolo 118, quarto comma della Costituzione , nell'ambito delle finalità e dei principi di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato), e degli strumenti di programmazione regionale e locale, disciplina e promuove le attività delle organizzazioni di volontariato salvaguardandone l'autonomia e il pluralismo.
2. Le organizzazioni di volontariato svolgono attività rivolte alla cura di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.
3. Il volontariato è condivisione di valori legati alla comunità, alla famiglia, alla centralità della persona e alla responsabilità individuale ed è componente essenziale per promuovere un nuovo modello di sviluppo e coesione sociale.