LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 2012, n. 22

Valorizzazione delle strutture alpine regionali.

TESTO VIGENTE dal 09/11/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  15/11/2012
Materia:
440.01 - Beni ambientali
440.02 - Parchi e riserve naturali
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero
340.03 - Soccorso alpino e speleologico
230.01 - Organizzazione turistica
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 16
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) i commi 86, 87, 88, 89 e 90 dell' articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);
b) l' articolo 17 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);
c) il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli - Venezia Giulia);
d) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 concernente <<Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia>>);