LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2012, n. 21

Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 54/1973 e alla legge regionale 52/1980.

TESTO VIGENTE dal 14/08/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/2012
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 2
1.
Dopo il primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Le spese effettuate dai gruppi consiliari con i fondi erogati dal Consiglio regionale sono sottoposte al controllo da parte di un Collegio di tre revisori dei conti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominato dall'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni legislatura.
1 ter. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica per la durata della legislatura e, comunque, fino alla nomina del nuovo. Ai componenti sono dovuti i compensi e i rimborsi spesa stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.
1 quater. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo.>>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 15, comma 1 ter, della legge regionale 52/1980 , come inserito dal comma 1, è destinata la spesa di 10.000 euro annui, a decorrere dall'esercizio 2013, a valere sulle risorse disponibili, a seguito di una riprogrammazione delle spese, nel bilancio del Consiglio regionale.