LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/11/2012
Materia:
320.06 - Veterinaria

Art. 4
 (Responsabilità e doveri del detentore)
1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.
2. Il detentore di animali di affezione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento previsto all'articolo 36, è tenuto a:
a) garantire il ricovero adeguato alla specie;
b) rifornire l'animale di cibo e acqua necessari alla specie;
c) assicurare il benessere fisico ed etologico e la prevenzione e le cure sanitarie adeguate alla specie;
d) rispettare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale adibito alla riproduzione, garantendo il rispetto della salute e del benessere della progenitura e della femmina gravida o allattante;
e) consentire l'esercizio fisico adeguato alla specie;
f) impedire la fuga in relazione alla specie e rispettare gli obblighi dell'uso del guinzaglio e della museruola ove previsto;
g) adottare modalità idonee a tutela di terzi e di altri animali da danni e aggressioni;
h) assicurare la pulizia dell'ambiente di vita dell'animale;
i) trasportare l'animale in modo adeguato alla specie.
i bis)   ( ABROGATA )
3. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
4.
Gli animali di affezione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 6, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

5. Il Sindaco, ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di cui all'articolo 7, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.
5 bis. Le strutture di ricovero e custodia devono essere delle dimensioni minime indicate nel regolamento di cui all'articolo 36. Il termine per l'adeguamento a tali dimensioni delle strutture esistenti non potrà essere antecedente al 31 agosto 2016.
5 ter. Per i soli uccelli allevati per evidenziare le qualità del canto e per quelli destinati ai concorsi canori è autorizzato l'uso di gabbie di dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.
5 quater. Per i soli uccelli destinati a fiere e mercati ornitologici è autorizzato l'uso di gabbie di dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36, limitatamente alle operazioni di trasporto e durante lo svolgimento delle fiere e mercati ornitologici programmati all'interno di mostre ornitologiche o concorsi canori.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 5, comma 18, lettera a), L. R. 33/2015
2Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015
3Comma 5 ter aggiunto da art. 8, comma 73, L. R. 14/2016
4Comma 5 quater aggiunto da art. 9, comma 4, L. R. 37/2017 . La disposizione si applica ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2017.
5Parole soppresse alla lettera f) del comma 2 da art. 9, comma 20, lettera a), L. R. 13/2019
6Lettera i bis) del comma 2 aggiunta da art. 9, comma 20, lettera b), L. R. 13/2019
7Parole aggiunte alla lettera f) del comma 2 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8Lettera i bis) del comma 2 abrogata da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.