LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/11/2012
Materia:
320.06 - Veterinaria

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, assume come finalità pubblica e promuove, anche attraverso l'educazione, la tutela delle condizioni di salute, il benessere e il rispetto degli animali, nel quadro di un corretto rapporto uomo, animale e ambiente.
2. La Regione riconosce la natura di esseri senzienti degli animali, ne condanna il maltrattamento e l'abbandono, e contrasta, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, l'introduzione illecita di animali di affezione.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità e nei pubblici spettacoli, salvo quanto previsto con riguardo alle specie indicate dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 , e del regolamento (CEE) n. 3626/82 , e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica);
b) detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale;
c) allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre fattrici e dieci cuccioli per anno;
d) commercio di animali di affezione: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;
e) colonia felina: due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. È fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato;
f) oasi felina: luogo opportunamente identificato dal Comune, d'intesa con il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari, che consente l'introduzione di gatti per i quali necessita la collocazione in ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituiscono la colonia felina dell'oasi. Le caratteristiche e le infrastrutture minime dell'oasi felina sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;
g) gattile: struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate cure ed è assicurata degenza o osservazione sanitaria a gatti viventi in libertà, appartenenti o non a colonie feline, recuperati con le procedure di cui all'articolo 24, prima della loro ricollocazione ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
h) struttura di ricovero e custodia: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell'adozione e centro convenzionato di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 5/2015
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 11/2017
3Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 9, comma 51, L. R. 31/2017
Art. 3
 (Soggetti attuatori)
1. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni, i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, i medici veterinari liberi professionisti della regione, con la collaborazione delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.
1 bis. La richiesta di concessione di suolo pubblico per pubblico spettacolo, ivi compresa l'attività circense e le mostre viaggianti, è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, previa verifica del rispetto di adeguate condizioni di tutela degli animali stabilite dalla Giunta regionale sulla base di quanto stabilito dalle linee guida CITES e in base a quanto previsto dalla legge 150/1992 .
1 ter. L'approvazione dei requisiti tecnici di cui al comma 1 bis deve contenere altresì i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 11/2017
2Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 11/2017
3Parole sostituite al comma 1 bis da art. 9, comma 52, L. R. 31/2017
4Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 9, comma 52, L. R. 31/2017
CAPO II
 TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE
Art. 4
 (Responsabilità e doveri del detentore)
1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.
2. Il detentore di animali di affezione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento previsto all'articolo 36, è tenuto a:
a) garantire il ricovero adeguato alla specie;
b) rifornire l'animale di cibo e acqua necessari alla specie;
c) assicurare il benessere fisico ed etologico e la prevenzione e le cure sanitarie adeguate alla specie;
d) rispettare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale adibito alla riproduzione, garantendo il rispetto della salute e del benessere della progenitura e della femmina gravida o allattante;
e) consentire l'esercizio fisico adeguato alla specie;
f) impedire la fuga in relazione alla specie e rispettare gli obblighi dell'uso del guinzaglio e della museruola ove previsto;
g) adottare modalità idonee a tutela di terzi e di altri animali da danni e aggressioni;
h) assicurare la pulizia dell'ambiente di vita dell'animale;
i) trasportare l'animale in modo adeguato alla specie.
i bis)   ( ABROGATA )
3. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
4.
Gli animali di affezione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 6, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

5. Il Sindaco, ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di cui all'articolo 7, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.
5 bis. Le strutture di ricovero e custodia devono essere delle dimensioni minime indicate nel regolamento di cui all'articolo 36. Il termine per l'adeguamento a tali dimensioni delle strutture esistenti non potrà essere antecedente al 31 agosto 2016.
5 ter. Per i soli uccelli allevati per evidenziare le qualità del canto e per quelli destinati ai concorsi canori è autorizzato l'uso di gabbie di dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.
5 quater. Per i soli uccelli destinati a fiere e mercati ornitologici è autorizzato l'uso di gabbie di dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36, limitatamente alle operazioni di trasporto e durante lo svolgimento delle fiere e mercati ornitologici programmati all'interno di mostre ornitologiche o concorsi canori.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 5, comma 18, lettera a), L. R. 33/2015
2Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015
3Comma 5 ter aggiunto da art. 8, comma 73, L. R. 14/2016
4Comma 5 quater aggiunto da art. 9, comma 4, L. R. 37/2017 . La disposizione si applica ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2017.
5Parole soppresse alla lettera f) del comma 2 da art. 9, comma 20, lettera a), L. R. 13/2019
6Lettera i bis) del comma 2 aggiunta da art. 9, comma 20, lettera b), L. R. 13/2019
7Parole aggiunte alla lettera f) del comma 2 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8Lettera i bis) del comma 2 abrogata da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 5
 (Divieti e prescrizioni)
1. È vietato:
a) abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso;
b) utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio;
c) vendere animali a minorenni;
d) organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali;
e) detenere animali di affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;
f) detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi;
g) cedere animali di affezione a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.
g bis) il dono degli animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo nell'ambito di giochi, feste e sagre, lotterie, attività commerciali, spettacoli;
g ter) detenere cani legati a catena fissa. Per periodi di tempo non superiori a otto ore nell'arco della giornata, è permesso detenere i cani a una catena lunga almeno quattro metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri e di altezza di due metri dal terreno. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Il cane deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riparo, cibo e acqua.
1 bis. Al fine di consentire al detentore di adeguarsi al disposto di cui al comma 1, lettera g ter), il divieto ivi previsto non si applica per un periodo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 13 marzo 2015, n. 5.
2. Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale di affezione, ne dà comunicazione, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, all'ufficio anagrafe canina del Comune di detenzione dell'animale, al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate. Con il regolamento di cui all'articolo 36 sono disciplinate le eventuali modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Comune informa le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 e l'Azienda per i servizi sanitari, per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4.
4. I cani vaganti, ai quali non risulti apposto il codice di identificazione, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 25 e 26 a spese del detentore e successivamente restituiti allo stesso. Qualora il proprietario o il detentore risultino sconosciuti o in caso di rinuncia alla proprietà, ai sensi del comma 2, si provvede al ricovero degli esemplari presso le strutture di cui all'articolo 7 o alla collocazione presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera a); sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.
Note:
1Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 5/2015
2Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 5/2015
3Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015
4Lettera g ter) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015
5Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 5/2015
Art. 6
 (Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute è tenuto un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti, aventi sede legale o operativa nella regione, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge.
1 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i requisiti delle associazioni e degli enti, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco presso la Direzione centrale di cui al comma 1.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 6, L. R. 5/2013
2Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 5/2013
Art. 7
 (Strutture di ricovero e custodia)
1. I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell'articolo 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati.
2. I Comuni, nell'affidamento a strutture private convenzionate del servizio di cui al comma 1, prevedono criteri di prelazione a favore di strutture che:
a) sono gestite da associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;
b) sono dotate di un educatore cinofilo per la rieducazione, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 36, al fine di favorire il recupero comportamentale e la conseguente adozione degli animali di affezione custoditi;
c) si avvalgono di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;
d) svolgono esclusivamente il servizio di ricovero animali.
3. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzati:
a) i canili dei Comuni singoli e associati e i canili privati convenzionati;
b) i gattili di cui all'articolo 24, comma 1;
c) i luoghi ove insistono colonie o oasi feline;
d) i centri convenzionati di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.
4. I gatti sono preferibilmente ricollocati in libertà all'interno di una colonia o di un'oasi felina.
5. Le strutture di cui al comma 3, lettere a), b) e d), sono sottoposte a controlli periodici dei veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Presso tali strutture è tenuto, costantemente aggiornato, il registro di carico e scarico degli animali di cui all'articolo 15.
6. Per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria, al fine di garantire il ricovero e la custodia temporanea dei cani, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), nonché per ogni altro compito demandato alle Aziende per i servizi sanitari, provvedono queste ultime tramite le proprie strutture o le strutture private con le medesime convenzionate. Le spese sanitarie, ivi comprese quelle determinate da situazioni di emergenza medico-veterinaria, o di non autosufficienza, nonché da situazioni di comprovato pericolo per l’incolumità pubblica, connesse al ricovero e alla custodia degli animali d’affezione prima del trasferimento alle strutture di ricovero e custodia permanenti, sono a carico dell’Azienda sanitaria territorialmente competente o dell’intestatario dell’animale, se rintracciabile.
7. Le caratteristiche delle strutture di ricovero e custodia e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni, sono stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 36. Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe o misure minime di sostegno economico da parte dei Comuni per il mantenimento degli animali, nonché una convenzione tipo, che unifichi il servizio di mantenimento e custodia sull’intero territorio regionale. È in ogni caso assicurato un servizio di vigilanza permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario. Tutte le strutture devono ottenere l’autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario. Il responsabile sanitario della struttura di ricovero e custodia convenzionata, a decorrere dall’1 gennaio 2022, non deve essere convivente, né legato da rapporti di coniugio, unione civile, parentela o affinità fino al quarto grado con le persone fisiche o con i soci delle persone giuridiche proprietarie o gestrici della struttura. Il responsabile sanitario attua i programmi per aumentare gli indici di adottabilità e sottoscrive le schede sanitarie e comportamentali di ciascun cane ricoverato.
7 bis. Il termine di adeguamento dei requisiti strutturali di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 0241/Pres. (Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 <<Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione>> recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti), è prorogato al 31 dicembre 2021. Per le strutture, eventualmente beneficiarie entro il 31 dicembre 2021 di un contributo per le medesime finalità di adeguamento dei requisiti strutturali, il termine è di trentasei mesi dalla data del decreto di concessione.
8. Le strutture di ricovero e custodia assicurano i seguenti servizi:
a) ricovero e custodia dei cani e degli animali di affezione catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 , o al loro affidamento agli eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'articolo 4, se non reclamati entro sessanta giorni;
b) ricovero e custodia permanente dei cani e degli animali di affezione nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 4, comma 5, quando non sia possibile il loro affidamento a eventuali richiedenti;
c) assistenza veterinaria;
d) spazi idonei a garantire la sgambatura dei cani;
e) spazi idonei per l'isolamento sanitario degli animali.
9. Le strutture di ricovero e custodia promuovono l'adozione di cani e animali di affezione in esse ricoverati, anche attraverso la collaborazione delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.
10. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni sono dotate dei requisiti strutturali e funzionali di cui al comma 7.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 279, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 1, L. R. 5/2015
3Parole soppresse al comma 6 da art. 9, comma 53, L. R. 31/2017
4Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 53, L. R. 31/2017
5Comma 7 bis aggiunto da art. 8, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 164, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
7Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 164, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
8Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
9Parole aggiunte al comma 7 da art. 164, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
Art. 8
 (Altre strutture di ricovero e custodia)
1. Le strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, che detengono animali di affezione, devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 36. Il termine per l'adeguamento a tali dimensioni delle strutture esistenti non potrà essere antecedente al 31 agosto 2016.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 8, comma 8, L. R. 5/2013
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 9
 (Centri di recupero di animali esotici)
1. La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, riconosce Centri regionali per la detenzione e/o recupero di animali esotici.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3. Costituiscono requisiti minimi per il riconoscimento:
a) la disponibilità di almeno 10.000 metri quadrati di terreno già adibito o da destinarsi alla struttura, ubicato in zona idonea e lontana da centri urbani;
b) la presenza di strutture idonee per la detenzione di animali esotici e di ambienti riscaldati per la detenzione di specie esotiche sensibili alle basse temperature, in numero sufficiente a permettere l'apertura immediata del Centro;
c) comprovata esperienza e conoscenza degli animali esotici;
d) la reperibilità di un addetto nell'arco delle ventiquattro ore;
e) la disponibilità alla collaborazione con Enti e Università per controlli sanitari su animali esotici, ma non a fini sperimentali;
f) pregresse collaborazioni con organi di polizia giudiziaria per l'affido di fauna esotica;
g) la collaborazione da parte di un medico veterinario con esperienza nella gestione sanitaria di strutture adibite alla detenzione di animali esotici.
g bis) pregresse collaborazioni documentabili con associazioni che si occupano di animali esotici.
4. La Regione, compatibilmente con le proprie disponibilità, può erogare contributi alla struttura più qualificata individuata tramite procedura a bando tra le strutture riconosciute ai sensi dei commi 1 e 3 per le seguenti finalità:
a) adeguamento e ampliamento delle strutture;
b) mantenimento degli animali, spese di gestione e interventi sanitari.
4 bis. Nel bando di cui al comma 4 sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda, le spese ammissibili e i punteggi da attribuire ai requisiti di cui al comma 3.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 8, comma 13, lettera a), L. R. 6/2013
2Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 13, lettera b), L. R. 6/2013
3Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 13, lettera c), L. R. 6/2013
4Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 16, lettera a), L. R. 45/2017
5Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 16, lettera b), L. R. 45/2017
6Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 9, comma 16, lettera c), L. R. 45/2017
7Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 da art. 9, comma 16, lettera d), L. R. 45/2017
8Parole soppresse alla lettera f) del comma 3 da art. 9, comma 16, lettera e), L. R. 45/2017
9Parole soppresse alla lettera g) del comma 3 da art. 9, comma 16, lettera f), L. R. 45/2017
10Lettera g bis) del comma 3 aggiunta da art. 9, comma 16, lettera g), L. R. 45/2017
11Parole aggiunte alla lettera b) del comma 4 da art. 9, comma 16, lettera h), L. R. 45/2017
Art. 10
 (Diritto di accesso ai ricoveri)
1. L'accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate di cui all'articolo 7, ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico-sanitarie, è garantito al personale dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, alle associazioni e agli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, nonché al Sindaco del Comune convenzionato o a un suo incaricato.
2. Alle associazioni e agli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 è altresì garantito, per le finalità di cui al comma 1, l'accesso alle strutture di cui all'articolo 8.
3. I soggetti di cui al comma 1, qualora rilevino inadeguatezze, possono riferire con osservazioni scritte al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari, che provvede alle necessarie misure correttive, informandone la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute. Qualora siano riscontrate problematiche di rilievo, le stesse sono segnalate alle autorità competenti e al Corpo forestale regionale, che congiuntamente ai veterinari dell'Azienda per i servizi sanitari si attivano per un pronto intervento.
Art. 11
 (Adozioni)
1. Al fine di prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, i Comuni possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 6, incentivi all'adozione degli animali.
2. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata, nella fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate o in contributi in denaro finalizzati a tali interventi ed erogati periodicamente dopo il controllo delle condizioni dell'animale.
3. I Comuni vigilano sul rispetto della normativa vigente da parte degli affidatari.
Art. 12
 (Istituzione dell'applicativo informatico "Adotta un amico")
1. La Regione promuove e favorisce l'affido dei cani e degli altri animali di affezione mediante canali informativi fruibili dai privati in ambiente web.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce nella Banca dati regionale di cui all'articolo 25 la rubrica "Adotta un amico".
3.
Contestualmente al ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata, i dati relativi all'animale sono inseriti nella rubrica " Adotta un amico ", secondo le modalità definite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.

Art. 13
 (Commercio, allevamento, custodia a fini commerciali e addestramento professionale o senza fini di lucro)
1. Le attività di allevamento di cani e di gatti per attività commerciali e le attività di commercio di animali di affezione sono sottoposte al nulla osta di cui all' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 .
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato, su istanza del responsabile dell'attività, dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. Il nulla osta contiene le indicazioni relative alle specie di animali di affezione e al loro numero massimo detenibile per specie, che si intendono commerciare, allevare, addestrare professionalmente o senza fini di lucro e custodire, nonché, per le attività di vendita di animali, le prescrizioni del Servizio veterinario relative all'età minima per la cessione, tenuto conto della specie.
3. Per il rilascio del nulla osta è richiesto:
a) il possesso, da parte del responsabile, dei suoi addetti o incaricati, delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali di affezione;
b) il possesso, da parte della struttura, dei requisiti previsti dall' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 e dal regolamento di cui all'articolo 36, salvo il caso di attività di toelettatura;
c) la tenuta, per le attività di vendita di animali di affezione di un registro di carico e scarico. Per i cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi, ad eccezione di calopsite e ondulati, il carico e lo scarico è individuale e deve riportare, per ogni singolo soggetto: l'identificazione, la data di acquisizione, la provenienza, la data di cessione e la destinazione. Per le altre specie animali, quali piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci, il carico è registrato per singole partite. Per tutti gli altri animali, soggetti alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES), si rinvia alla normativa di riferimento.
(1)
4. Gli esercenti il commercio di animali di affezione rilasciano per ogni animale venduto un'autocertificazione attestante l'età, la razza, la provenienza, la genealogia, le vaccinazioni eseguite e l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico, in aggiunta alla documentazione ufficiale e valida attestante tali aspetti rilasciata da enti o professionisti a ciò preposti.
5. Il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari verifica le condizioni di detenzione, ricovero, benessere, alimentazione e cura degli animali oggetto di commercio, allevamento, addestramento professionale o senza fini di lucro e custodia a fini commerciali, nonché il rispetto della normativa vigente e delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali.
6. È vietato importare, detenere, porre in vendita cani importati di età inferiore ai tre mesi. L'importazione, la detenzione e la vendita devono avvenire nel rispetto del Protocollo vaccinale.
Note:
1Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 8, comma 9, L. R. 5/2013
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 14
 (Addestramento professionale o senza fini di lucro)
1. L'addestramento, l'educazione, l'istruzione e l'abilitazione di animali devono essere impartiti esclusivamente con metodi non violenti.
2. Le attività di cui al comma 1 sono sottoposte a vigilanza veterinaria da parte dell'Azienda per i servizi sanitari.
3. Gli addestratori, gli educatori, gli istruttori e gli abilitatori di animali a qualunque titolo, professionale o senza fini di lucro, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al Comune e all'Azienda per i servizi sanitari dopo aver ottenuto il nulla osta ai sensi dell’articolo 13, comma 2.
4. I soggetti di cui al comma 3 registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti alle attività di cui al comma 1; il registro è vidimato dall'Azienda per i servizi sanitari.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 5/2015
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 15
 (Registro di carico e scarico)
1. Le strutture di ricovero e custodia di cui agli articoli 7 e 8 e gli esercizi per il commercio degli animali di affezione, a esclusione delle attività di toelettatura e di addestramento, devono dotarsi di un registro di carico e scarico, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato in cui devono risultare le nascite, i decessi, con l'indicazione delle cause di morte, e le cessioni anche a titolo gratuito, con l'annotazione delle generalità degli acquirenti o destinatari.
Art. 16
 (Ritrovamento, cattura e soppressione)
1. Ferme restando le disposizioni del Titolo II, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 , la cattura di cani e altri animali di affezione vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario, di emergenza medico-veterinario o di non autosufficienza, di controllo delle nascite e in caso di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica.
2. La cattura per le finalità di cui al comma 1 è effettuata dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari mediante personale dedicato dipendente o convenzionato, opportunamente attrezzato e formato.
3. La cattura è effettuata con metodi indolori, tali da non arrecare danno all'animale, utilizzando attrezzature idonee alla specie oggetto dell'intervento.
4. Gli animali di affezione vaganti rinvenuti sono immediatamente sottoposti alla procedura di lettura del microchip o del tatuaggio mediante verifica del dispositivo di identificazione. Gli animali registrati alla Banca dati regionale di cui all'articolo 25 sono restituiti al detentore al quale sono addebitate le spese per la cattura e ogni eventuale onere ulteriore. Gli animali non rintracciabili nella Banca dati regionale sono trattati secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 4.
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 4, i comandi di polizia locale si dotano di un dispositivo di lettura di microchip isocompatibile.
6. Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o gravemente infortunati e incurabili. La soppressione è effettuata da medici veterinari, con metodi eutanasici preceduti da anestesia. Qualora l'animale risulti rintracciabile nella Banca dati regionale, la soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica, avviene previo consenso del detentore.
7. Gli interventi chirurgici di sterilizzazione di animali di affezione vaganti finalizzati al controllo delle nascite possono essere effettuati decorsi sessanta giorni dalla cattura, per consentire il reclamo dell'animale ai sensi dell' articolo 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 280, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 17
 (Controllo della riproduzione animale)
1. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, con la collaborazione delle associazioni di volontariato e degli enti di cui all'articolo 6, con il consenso dei detentori, predispongono interventi atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate.
2. Gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati, ricoverati presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, sono effettuati dai veterinari delle Aziende per i servizi sanitari o dai veterinari liberi professionisti convenzionati con l'ente gestore. Le spese per tali interventi sono a carico dei Comuni.
3. I Comuni possono promuovere il ricorso agli interventi di sterilizzazione degli animali di proprietà o detenzione privata, anche contribuendo ai costi delle prestazioni dei veterinari liberi professionisti convenzionati.
4. La Regione può altresì finanziare, per il tramite dei Comuni, gli interventi di sterilizzazione di cui al comma 2 e di cui all'articolo 23, comma 2.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 10, L. R. 5/2013
Art. 18
 (Soccorso ad animali feriti)
1. Chiunque trovi un animale ferito o lo ferisca involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso.
Art. 19
 (Programmi di informazione e di educazione)
1. La Regione predispone, d'intesa con i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti protezionistici, programmi annuali di informazione, educazione e indirizzo, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai detentori di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, per promuovere un corretto rapporto uomo-animale e una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali.
2. L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 spetta ai Comuni, singoli o associati, con la collaborazione dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.
3. I programmi di cui al comma 1 sono diretti in particolare a:
a) promuovere l'acquisto responsabile dell'animale di affezione, inteso come conoscenza preventiva delle sue esigenze di benessere e salute;
b) scoraggiare il dono di animali di affezione a minori di diciotto anni senza l'espresso consenso del genitore o di chi esercita la responsabilità parentale;
c) limitare la riproduzione non pianificata di animali di affezione;
d) promuovere l'importanza dell'iscrizione all'anagrafe canina.
4. La Regione, nell'ambito dei corsi di formazione e aggiornamento per il personale regionale, degli enti locali e delle Aziende per i servizi sanitari, addetto ai servizi di cui alla presente legge, assicura la conoscenza delle norme a tutela del benessere animale.
5. La Regione può altresì finanziare corsi di formazione per i volontari delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.
Note:
1Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 281, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 5/2015
Art. 20
 (Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico)
1. I cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
2. I detentori che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici di cui al comma 1, sono tenuti a usare sia guinzaglio che museruola, qualora prevista dalla normativa statale, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il regolamento di cui all'articolo 36 definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilità e disciplina le modalità di accesso nell’ipotesi di cui al comma 4.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, L. R. 5/2015
Art. 21
 (Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche)
1. Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi, giardini e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite comprese quelle libere gratuite attrezzate di ciascun Comune; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.
1 bis. L'eventuale accesso ai cani nella battigia antistante gli stabilimenti balneari a pagamento è disciplinato nelle ordinanze dei Comuni.
2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola.
4. I Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge e altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, di contenitori per la raccolta delle deiezioni, di spazi d'ombra e di eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.
4 bis. Negli spazi a loro destinati, gli animali, purché di indole non mordace né verso gli animali né verso le persone, possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
4 ter. E' consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale; i detentori di cani sono obbligati a usare sia il guinzaglio che la museruola, a eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. E' concesso comunque l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. I gatti e i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche che non possono far uso della museruola devono viaggiare all'interno di trasportini. Il detentore che conduce animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico deve avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena risarcimento del danno causato. Non è ammesso il trasporto di più di due cani per autobus. L'animale può essere allontanato, senza diritto al rimborso del biglietto, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento e qualora arrechi disturbo ai viaggiatori.
4 quater. L'accesso degli animali di affezione è consentito, al seguito del detentore, nelle strutture residenziali, semi residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal Servizio sanitario regionale, qualora sia previsto dalle disposizioni e dai criteri individuati e disciplinati dalla Direzione sanitaria.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 5/2015
2Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 5/2015
3Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015
4Comma 4 sostituito da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 5/2015
5Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015
6Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015
7Comma 4 quater aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015
8Parole sostituite al comma 1 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
9Parole sostituite al comma 1 bis da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
CAPO III
 TUTELA DEI GATTI LIBERI
Art. 22
 (Censimento delle colonie feline)
1. I Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie feline.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto delle Aziende per i servizi sanitari o delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, previa convenzione. Della convenzione è data comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari.
3. I Comuni provvedono alla mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie feline o sono ubicate le oasi feline, riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione dei gatti ivi stanziati.
Art. 23
 (Cura e gestione delle colonie feline)
1. I Comuni provvedono alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline, anche tramite le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6.
2. I Comuni provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti convenzionati con i Comuni medesimi.
3. I Comuni possono istituire un elenco di nominativi dei volontari che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie feline, comunicandolo all'Azienda per i servizi sanitari.
4. I Comuni rilasciano ai volontari di cui al comma 3, che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, un tesserino di riconoscimento. Il tesserino è ritirato in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dal Comune.
5. I volontari di cui al comma 3 possono accedere, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
6. I Comuni promuovono corsi di formazione, anche in collaborazione con l'Azienda per i servizi sanitari e con le associazioni ed enti di cui all'articolo 6, rivolti ai volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.
7. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente stanziano. Qualora le colonie feline, per validi motivi certificati dall'Azienda per i servizi sanitari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, possono essere trasferite in altro sito idoneo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f).
Art. 24
 (Cattura e ricovero dei gatti liberi)
1. I gatti che vivono in libertà non possono essere trattenuti in ambienti chiusi. È ammesso il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari o di recupero a seguito di malattie debilitanti o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia felina, attestati dai Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Il ricovero è effettuato presso strutture pubbliche o private gestite dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 6, autorizzate dall'Azienda per i servizi sanitari.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 282, comma 1, L. R. 26/2012
CAPO IV
 ANAGRAFE CANINA
Art. 25
 (Istituzione della Banca dati regionale dell'anagrafe canina)
1. È istituita la Banca dati regionale (BDR) dell'anagrafe canina, la cui organizzazione sul territorio è affidata ai Comuni.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, è adottato il manuale operativo della BDR, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
Art. 26
 (Obbligo di registrazione all'anagrafe canina)
1. Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo alla BDR, secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Alla registrazione si provvede:
a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice;
b) entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.
3. Il detentore del cane già registrato alla BDR ha l'obbligo di denunciare al Comune di residenza:
a) lo smarrimento del cane entro cinque giorni;
b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria entro cinque giorni;
c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario entro dieci giorni;
d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell’animale entro trenta giorni, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica;
e) la variazione di residenza entro trenta giorni;
f) la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, entro dieci giorni.
4. Le modalità per la registrazione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 5/2015
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 5/2015
3Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015
4Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 5/2015
5Parole sostituite alla lettera d) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015
6Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera f), L. R. 5/2015
7Parole aggiunte alla lettera f) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera g), L. R. 5/2015
Art. 27
 (Identificazione e registrazione dei cani)
1. All'atto dell'identificazione viene assegnato e contestualmente inoculato al cane un codice di riconoscimento che lo contraddistingue in modo univoco; contestualmente all'identificazione si provvede alla registrazione alla BDR nei termini e con le modalità stabiliti dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Il cane è identificato mediante marcatura elettronica con microchip applicato per via sottocutanea e riportante il codice di riconoscimento di cui al comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 36 può prevedere per situazioni particolari forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione.
3. Al detentore del cane è addebitato il costo unitario del microchip o del diverso contrassegno di identificazione.
4. L'operazione di identificazione e di registrazione alla BDR è eseguita dall'Azienda per i servizi sanitari che può, a tal fine, stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti. Resta ferma la possibilità per il detentore di far eseguire a proprie spese l'identificazione e la registrazione da parte di un veterinario di fiducia, purché autorizzato dall'Azienda per i servizi sanitari.
5. I veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, accertano che l'animale sia provvisto del codice di identificazione. Qualora l'animale ne risulti sprovvisto, i veterinari ne danno comunicazione al Comune di residenza del detentore per i provvedimenti di competenza e, se autorizzati, provvedono immediatamente all'identificazione e registrazione alla BDR dell'animale.
6. I veterinari liberi professionisti espongono nei locali dove esercitano l'attività professionale tutte le informazioni riguardanti gli obblighi per i detentori di cani previsti dal presente Capo e le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 33.
Art. 28
 (Accesso ai dati dell'anagrafe canina)
1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nella BDR, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
CAPO V
 ANAGRAFE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE DIVERSI DAI CANI
Art. 29
 (Istituzione della Banca dati regionale degli animali di affezione diversi dai cani)
1. È istituita, all'interno della BDR, l'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani, per la registrazione obbligatoria, qualora l'identificazione dell'animale sia dovuta ai sensi della normativa statale o comunitaria vigente, o sia stata effettuata su base volontaria da parte del detentore.
2. La registrazione di cui al comma 1 comporta gli obblighi e le sanzioni previsti per la registrazione all'anagrafe canina.
3. La gestione dell'anagrafe è demandata ai Comuni.
Art. 30
 (Identificazione degli animali di affezione diversi dai cani)
1. L'identificazione degli animali di affezione diversi dai cani è disciplinata secondo quanto previsto all'articolo 27.
2. Qualora le caratteristiche etologiche dell'animale lo rendano indispensabile, i veterinari possono utilizzare dispositivi di identificazione diversi dal microchip.
Art. 31
 (Accesso ai dati dell'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani)
1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe di cui all'articolo 29, ai sensi della legge regionale 7/2000 , nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
CAPO VI
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32
 (Vigilanza)
1. Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, i corpi di polizia locale e forestale regionale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono le Aziende per i servizi sanitari sono preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e, in generale, di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali e all’accertamento delle violazioni.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 283, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 22, L. R. 20/2015
Art. 33
 (Sanzioni)
1. Ai contravventori della presente legge, come integrata e specificata dal regolamento di cui all'articolo 36 e dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, e all'articolo 14, comma 4;
b) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, all'articolo 26 e all'articolo 27, commi 5 e 6;
c) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), h), i);
c bis) da 25 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f);
d) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), e), f), g bis), g ter) e da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 3;
e) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, all'articolo 5, comma 1, lettere a), d), g), all'articolo 16, comma 6, e all'articolo 18 si applicano le sanzioni previste dalla legge 281/1991 e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);
f) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno).
f bis) da 1.500 euro a 9.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 bis, e di cui all'articolo 13, comma 1.
2. All'irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni, ai sensi dell' articolo 2, primo comma, n. 3, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), secondo le modalità previste dalla medesima legge.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 5/2015
2Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 23, L. R. 20/2015
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 8, comma 6, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 6, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 9, comma 21, L. R. 13/2019
8Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
9Lettera c bis) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 5, lettera d), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 34
 (Devoluzione dei proventi)
1. I proventi delle sanzioni amministrative sono integralmente devoluti ai Comuni, a titolo di finanziamento delle spese per gli interventi di cui alla presente legge.
Art. 35
 (Contributi)
1. Per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture di cui all'articolo 7, nonché per la costruzione di nuove strutture, la Regione concede ai Comuni singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile.
2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1, si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
3. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 6 per le spese sostenute nello svolgimento dell'attività di cura, sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 3. L'importo del contributo non può essere superiore a 5.000 euro.
Art. 36
 (Regolamento di esecuzione)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di esecuzione della medesima previo parere della commissione consiliare competente.
Art. 37
 (Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge trovano applicazione, per quanto compatibili, i regolamenti emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2000, n. 465 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all' articolo 13 della legge regionale 39/1990 , come sostituito dall' articolo 7, comma 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 , per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti), e con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina).
2. Il regolamento di cui all'articolo 36 stabilisce i termini per l'adeguamento dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero e custodia esistenti.
Art. 38
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 (Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina);
c) i commi 10, 11 e 12 dell' articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativi e integrativi della legge regionale 39/1990 ).
Art. 39
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4480 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi ai Centri regionali di recupero di animali esotici e pericolosi".
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 17, comma 4, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4482 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi ai Comuni per il finanziamento di interventi di sterilizzazione di animali".
3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 19, comma 5, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.3.1.2025 e del capitolo 4483 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamenti dei corsi di formazione per volontari delle associazioni ed enti per la tutela degli animali".
4. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 35, comma 3, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4481 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi alle associazioni di volontariato per le spese sostenute per l'attività di cura, sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline".
5.
In considerazione dell'abrogazione della legge regionale 39/1990 , disposta dall'articolo 38, comma 1, lettera a), gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 35, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 7.2.2.1134 e al capitolo 4652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, la cui denominazione è sostituita in " Contributi ai Comuni singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, per l'ammodernamento, l'acquisto nonché la costruzione di nuove strutture di ricovero e custodia dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione ".

6. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 4 per complessivi 100.000 euro per l'anno 2012 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
7. AI fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall' articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo di fondo globale 9710, partita n. 98 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.