LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/11/2012
Materia:
320.06 - Veterinaria

Art. 21
 (Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche)
1. Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi, giardini e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite comprese quelle libere gratuite attrezzate di ciascun Comune; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.
1 bis. L'eventuale accesso ai cani nella battigia antistante gli stabilimenti balneari a pagamento è disciplinato nelle ordinanze dei Comuni.
2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola.
4. I Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge e altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, di contenitori per la raccolta delle deiezioni, di spazi d'ombra e di eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.
4 bis. Negli spazi a loro destinati, gli animali, purché di indole non mordace né verso gli animali né verso le persone, possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
4 ter. E' consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale; i detentori di cani sono obbligati a usare sia il guinzaglio che la museruola, a eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. E' concesso comunque l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. I gatti e i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche che non possono far uso della museruola devono viaggiare all'interno di trasportini. Il detentore che conduce animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico deve avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena risarcimento del danno causato. Non è ammesso il trasporto di più di due cani per autobus. L'animale può essere allontanato, senza diritto al rimborso del biglietto, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento e qualora arrechi disturbo ai viaggiatori.
4 quater. L'accesso degli animali di affezione è consentito, al seguito del detentore, nelle strutture residenziali, semi residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal Servizio sanitario regionale, qualora sia previsto dalle disposizioni e dai criteri individuati e disciplinati dalla Direzione sanitaria.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 5/2015
2Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 5/2015
3Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015
4Comma 4 sostituito da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 5/2015
5Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015
6Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015
7Comma 4 quater aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015
8Parole sostituite al comma 1 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
9Parole sostituite al comma 1 bis da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015