LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/03/2012
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

Art. 9
 (Spese ammissibili, vincoli e subentro)
1. Nel caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis", i mutui e le operazioni finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono avere a oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute anche spese a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione da parte del beneficiario della domanda per l'attivazione dell'intervento finanziario.
1 bis. Ai soggetti beneficiari delle operazioni finanziate con le dotazioni della Gestione FRIE e del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia si applicano i vincoli di cui agli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000 . Con il regolamento regionale di cui all'articolo 8, comma 1, possono essere previsti ulteriori vincoli in ragione della tipologia e dell'importo dell'operazione finanziata.
2. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché di trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi deliberati ai sensi della presente legge, nonché gli incentivi di cui all'articolo 13, commi 1, 7 e 11, della presente legge e all'articolo 98, commi 3, 3.1, 3.2 e 3 bis, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), possono essere confermati dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 45, L. R. 14/2016
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
3Comma 1 sostituito da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
4Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
5Le modifiche disposte dall'art. 53, c. 1, lettere a), b) e c) della L.R. 3/2021 hanno effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
6I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
7Le modifiche disposte dall'art. 53, c. 1, lettere a), b) e c) della L.R. 3/2021 hanno effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
8Le modifiche disposte dall'art. 53, c. 1, lettere a), b) e c), L.R. 3/2021 hanno effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022 .