LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 57
 (Norme urgenti)
1.  
( ABROGATO )
(3)
2. Il termine per presentare domanda per il contributo per l'abbattimento dei tassi d'interesse di cui all'articolo 1, commi da 90 a 92, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è fissato al 15 ottobre 2013.
3. In sede di rendicontazione dei finanziamenti concessi, per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell' articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), in deroga a quanto disposto dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000 , i soggetti beneficiari presentano le rispettive documentazioni di spesa riferite esclusivamente all'utilizzazione delle somme percepite a titolo di finanziamento.
4.  
( ABROGATO )
(1)
5.
Nelle more del passaggio di consegne e fino al compimento degli adempimenti successivi necessari per l'effettivo subentro nella titolarità dei rapporti giuridici inerenti la soppressa struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, l'Amministrazione regionale continua a erogare i finanziamenti relativi alle rate in scadenza dei ruoli di spesa fissa emessi ai sensi dell' articolo 5, comma 24, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dell' articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), e dell'articolo 4, commi 13 e 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), a fronte dei contratti di mutuo stipulati dal suddetto Commissario, nonché, a sostenere gli oneri connessi alla messa a disposizione degli spazi a favore della struttura commissariale, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 3 giugno 2002, n. 3217.

(2)
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 209, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 18, lettera c), L. R. 27/2012
3Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.