LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 25
 (Catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici)
1. In attuazione di quanto previsto all' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 192/2005 , la Regione promuove, nell'ambito del sistema informativo regionale, la realizzazione, anche da parte di più Comuni in forma associata, del catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici per facilitare, omogeneizzare e rendere più efficaci, efficienti ed economici gli adempimenti degli enti e degli organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni degli impianti stessi ai fini del contenimento dei consumi energetici, così come previsto dagli obiettivi fissati dal burden sharing. Il sistema informativo regionale assicura, ove possibile, anche ai fini della gestione della sicurezza degli impianti e del contenimento della spesa, la compatibilità dell'intero sistema con i sistemi di catasto informatico già in uso all'entrata in vigore della presente legge presso gli enti locali.
2. Ai fini di cui al comma 1 ed entro un anno a decorrere dalla realizzazione del catasto informatico di cui al comma 1, il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o un terzo responsabile comunicano ai Comuni, esclusivamente per via telematica utilizzando il portale messo a disposizione dalla Regione, la titolarità, l'ubicazione, la potenza nominale, l'anno di installazione e il tipo di combustibile in uso del proprio impianto, nonché le sue successive sostituzioni o potenziamenti. Le società distributrici di combustibili comunicano ai Comuni la titolarità e l'ubicazione degli impianti da loro riforniti negli ultimi dodici mesi.
3. I soggetti di cui al primo periodo del comma 2 comunicano, altresì, gli analoghi dati corrispondenti a impianti a fonti rinnovabili per la produzione di calore e di energia elettrica installati negli edifici esistenti.
4. I Comuni mantengono aggiornato il catasto informatico comunale degli impianti termici.
5. Le informazioni relative al catasto informatico comunale degli impianti termici sono pubblicate sulla rete internet a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati personali, commerciali e industriali e sono in ogni caso rese disponibili alle competenti strutture dell'amministrazione regionale.