LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 15

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010).

TESTO VIGENTE dal 29/12/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/08/2012
Allegati:
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
450.03 - Fauna
450.01 - Caccia
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 15
  (Modifiche alla legge regionale 14/2007 )
1. Alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<6. La proposta di cui al comma 4 contiene l'indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2, l'individuazione del responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto di deroga, nonché la destinazione e le modalità di registrazione dei capi abbattuti.>>;

c)
il comma 7 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<7. La Giunta regionale verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga, sentito il Comitato faunistico regionale. Nel caso in cui il relativo parere non venga rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta si prescinde dallo stesso.>>;

d)
il comma 8 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<8. Le deroghe per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), f) e g), non possono essere attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica, durante il periodo di nidificazione degli uccelli o durante la fase di migrazione per ritorno degli stessi al luogo di nidificazione, fatta salva l'attività di controllo di specie alloctone.>>;

e)
il comma 9 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<9. Il termine della conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni.>>;

f)   ( ABROGATA )
g)
il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
<<1. L'esecuzione dell'attività oggetto di deroga, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 bis, è affidata a persone di comprovata capacità tecnica.>>;

h)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Modifica, sospensione e revoca delle deroghe)
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale, può modificare o sospendere l'attuazione della deroga per sopravvenute circostanze che comportino il rischio di compromettere la conservazione delle popolazioni o delle specie oggetto di deroga.
2. La Giunta regionale può, altresì, revocare il provvedimento di deroga per il venir meno delle finalità per le quali la deroga stessa è stata adottata.>>.

Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 7/2013
2Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 7/2013