LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 15

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010).

TESTO VIGENTE dal 29/12/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  17/08/2012
Allegati:
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
450.03 - Fauna
450.01 - Caccia
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO II
  ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE IN MATERIA DI COMMERCIO
Art. 3
 (Finalità)
1. Il presente capo provvede all'attuazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia degli articoli 14 e 15 della direttiva 2006/123/CE e all'adeguamento della legge regionale 29/2005 ai principi contenuti nella direttiva stessa, in conformità al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
Art. 4
1. All' articolo 12 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e non sono assoggettati ai parametri di cui al comma 3, lettera b) >> sono soppresse;

b)   ( ABROGATA )
c)
la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<b) commerciali, in ordine all'allocazione ottimale degli esercizi sul territorio, con riguardo ai diversi settori merceologici, rilevando, in particolare:
1) la competitività degli esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale, in relazione alla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, di studio, di accesso ai servizi e ai flussi turistici, tenendosi conto anche delle altre forme di attività commerciali;
2) i livelli di accessibilità da parte dei consumatori, rilevandosi le caratteristiche del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, quali insediamenti residenziali, scolastici, universitari, sportivi, culturali, uffici pubblici e privati;
3) i livelli di sostenibilità del territorio comunale, o di sue specifiche zone, con particolare riguardo ai fattori di traffico e di inquinamento acustico;
4) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto, quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.>>;

d)
la lettera c) del comma 4 è abrogata;

e)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Fatto salvo quanto prescritto al comma 1, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture è comunque ammesso entro il limite massimo stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera i).>>.

(1)
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
Art. 5
1. All' articolo 15 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonché dell'interesse dei consumatori. A tal fine, limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:
a) tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, architettonico, storico-culturale e di viabilità;
b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie distributive, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, al fine di estendere e ampliare la presenza di strutture commerciali nelle zone in cui il servizio è carente, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi, e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche.>>;

b)
al comma 2 le parole << in conformità alle previsioni contenute nel Piano per la grande distribuzione >> sono sostituite dalle seguenti: << nel rispetto di quanto sancito al comma 1 >>;

c)
alla lettera b) del comma 3 le parole << nel rispetto dei limiti di disponibilità di superfici di cui al comma 1 per le grandi strutture di vendita con superficie coperta superiore a metri quadrati 15.000 e di cui alla lettera d) per le grandi strutture di vendita con superficie coperta non superiore a metri quadrati 15.000 >> sono sostituite dalle seguenti: << nel rispetto della superficie massima destinabile alle attività commerciali al dettaglio, per singolo settore merceologico, in base a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali, nonché nel rispetto di quanto sancito al comma 1 >>;

d)
la lettera d) del comma 3 è abrogata;

e)
la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<e) determina i requisiti minimi di uniformità dei procedimenti autorizzatori relativi alla grande distribuzione;>>;

f)
la lettera f) del comma 3 è abrogata;

g)
il comma 4 è abrogato;

h)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la concentrazione relativi agli esercizi di vendita di grande struttura, con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000, oltre alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte dei Comuni, sono assoggettati alle prescrizioni di cui all'articolo 17.>>;

i)
il comma 10 bis è sostituito dal seguente:
<<10 bis. La congruità commerciale dei Piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa è verificata dalla Direzione centrale competente in materia di commercio, qualora richiesta dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici nell'ambito del procedimento di variante urbanistica.>>.

Art. 6
1.
Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29/2005 le parole << Comune nel quale il titolare ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale >> sono sostituite dalla seguenti: << Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività >>.

Art. 7
1.
Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 29/2005 le parole << Comune nel quale il titolare ha la residenza o la sede legale >> sono sostituite dalla seguenti: << Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività >>.

Art. 8
1. All' articolo 42 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << società in nome collettivo, società in accomandita semplice >> sono sostituite dalle seguenti: << società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative >>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. L'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è sostituita dalla segnalazione certificata d'inizio attività al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività medesima, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.>>;

c)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. L'operatore, già intestatario del titolo di cui al comma 4, non può presentare ulteriori segnalazioni certificate d'inizio attività ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.>>.

Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 48, c. 10, L.R. 29/2005.
Art. 10
1. All' articolo 49 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 le parole << , rilasciata esclusivamente da un Comune della regione Friuli Venezia Giulia >> sono soppresse;

b)
al comma 8 le parole << a chi, alla data del 31 ottobre 1998, fosse titolare di più posteggi nello stesso mercato e alla società di persone cui siano conferite >> sono sostituite dalle seguenti: << all'operatore che utilizzi fino a un massimo di due >>.

Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53, L.R. 29/2005.
Art. 12
1.
Al comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 29/2005 le parole << del numero >> sono soppresse.

Art. 13
1. All' articolo 84 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<a bis) monitorare le superfici di cui ai Piani comunali di settore del commercio, come specificate ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), registrando, inoltre, in variazione le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, concentrazioni ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici, anche al fine di identificare i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura;>>;

b)
alla lettera c) del comma 1 le parole << commi 3 e 4 >> sono sostituite dalle seguenti: << comma 3 >>;

c)
i commi 1 ter e 1 quater sono abrogati;

d)
alla lettera e) del comma 3 la parola << tre >> è sostituita dalla seguente: << quattro >>;

e)
al comma 4 le parole << lettera a) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettere a) e a bis) >>.