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Legge regionale 8 giugno 2012, n. 13

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2012
Materia:
240.05 - Previdenza complementare e integrativa

TITOLO II
 CARATTERISTICHE DEL FONDO
Art. 4
 (Regime della forma pensionistica)
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5
 (Destinatari)
1. Il trattamento pensionistico complementare previsto dalla presente legge è istituito in favore:
a) delle persone fisiche che risiedono nella regione, indipendentemente dal luogo dell'attività lavorativa;
b) delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di lavoro dipendente, pubblico o privato, autonomo, libero professionale o in qualità di soci lavoratori soci di cooperative nel territorio regionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono rappresentati dalle parti che sottoscrivono l'atto costitutivo del Fondo, a condizione che, ove siano lavoratori dipendenti, il relativo contratto collettivo di lavoro ovvero l'accordo nazionale o regionale, avente per oggetto la previdenza complementare, ne preveda la possibilità.
3. Il trattamento pensionistico complementare previsto dalla presente legge è esteso, altresì, alle lavoratrici e ai lavoratori destinatari delle forme istituite a livello nazionale o a livello locale sostitutivo di quello nazionale, ai dipendenti delle aziende sanitarie regionali, degli enti locali appartenenti al comparto unico regionale e della Regione Friuli Venezia Giulia.
4. Lo statuto del Fondo potrà altresì prevedere l'adesione delle persone fiscalmente a carico di uno dei soggetti destinatari di cui ai commi 1 e 3.
5. La Regione è autorizzata a concedere a favore di lavoratrici e lavoratori residenti in regione e iscritti al Fondo, contributi diretti ad assicurare, per limitati periodi di tempo, la copertura contributiva.
6. La Regione altresì individua gli interventi e determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore di soggetti e di lavoratori con contratti di lavoro che prevedono livelli ridotti di contribuzione previdenziale obbligatoria o di lavoratori con discontinuità contributiva.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 12, comma 17, L. R. 27/2012
Art. 6
 (Adesione al Fondo)
1. Sono associati al Fondo i datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, operanti sul territorio e gli altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 5, che vi aderiscono con le modalità statutariamente indicate, nel rispetto del principio della libertà di adesione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 5.
2. Sono altresì soci del Fondo i lavoratori, di cui all'articolo 5, aderenti a seguito di tacito conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR), in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007 in tema di trattamento di fine rapporto e i lavoratori pensionati, ai quali il Fondo avrà l'obbligo di erogare le prestazioni pensionistiche complementari previste dallo statuto.
3. I successivi riferimenti, nel presente testo di legge, alle categorie aderenti che sottoscrivono l'atto costitutivo del Fondo devono intendersi riferiti anche alle parti che vi aderiscono successivamente.
Art. 7
 (Spese)
1. L'iscrizione al Fondo comporta per il lavoratore aderente le spese individuate nel regolamento.